Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11880 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11880 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MILANO il 29/07/1983
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39503 /2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 febbraio 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di concorso in lesioni personali aggravate;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto al giudizio di responsabilità e quanto al riconoscimento della circostanza aggravante dell’uso dell’arma – è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Che invero la Corte territoriale ha esaustivamente motivato in merito alla responsabilità penale del ricorrente, ricostruendo correttamente la condotta tenuta da quest’ultimo (si veda sul punto pag. 5 della sentenza impugnata).
Che la doglianza relativa al travisamento della prova quanto all’arma è altresì manifestamente infondata. In particolare, giova ricordare che tale vizio consiste nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto sian indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni, sicché, devono ritenersi inammissibili i motivi – come quello sub iudice contenenti trascrizioni parziali di singoli brani di prove dichiarative, brani adoperati, nella loro vi atomistica scevra dal necessario inquadramento di insieme, per sostenere le proposte censure motivazionali (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552).
Nel caso di specie, il motivo dedotto non può ritenersi ammissibile, atteso che il ricorrente ha estrapolato un’unica frase dalla deposizione della persona offesa, omettendo di considerare integralmente le dichiarazioni rese nel corso dell’esame testimoniale. In particolare, come emerge a pagina 19 del verbale, la persona offesa ha successivamente affermato di essere stata colpita “a sprangate”. Pertanto, il ricorrente ha selezionato un mero frammento della testimonianza, senza valutare l’intero contesto dichiarativo, con l’evidente finalità di avvalora le proprie censure in ordine alla motivazione della decisione impugnata.
e
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente