Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’appello
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la sua funzione. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ha chiarito, ancora una volta, le conseguenze di un ricorso inammissibile, basato sulla semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti. Questo caso offre uno spunto prezioso per capire i limiti del giudizio di legittimità e gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato in primo grado e in appello per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Le corti di merito lo avevano ritenuto responsabile di aver sottratto beni aziendali a danno dei creditori. Di fronte alla condanna confermata dalla Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso dell’imputato e la decisione della Cassazione
L’unico motivo presentato dall’imputato alla Suprema Corte riguardava una presunta errata qualificazione giuridica del fatto. In particolare, si chiedeva di derubricare il reato da bancarotta fraudolenta patrimoniale, più grave, a bancarotta semplice. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere questa linea difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale. Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già discusse e rigettate nei gradi di merito. Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che le doglianze dell’imputato erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già dedotto in appello. I giudici di merito avevano già fornito ‘corrette ed esaustive argomentazioni’ per respingere la tesi difensiva, basandosi su prove documentali che confermavano la distrazione dei beni e confutando la versione alternativa dei fatti fornita dall’imputato. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare nel merito tali valutazioni, ma solo verificare la presenza di vizi di legge o di motivazione manifestamente illogica, vizi che in questo caso non sussistevano. Proporre le stesse identiche questioni equivale a chiedere alla Suprema Corte un nuovo giudizio sui fatti, compito che non le spetta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso per Cassazione deve basarsi su motivi nuovi e specifici, che attengano a violazioni di legge o a difetti di motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici precedenti. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Pertanto, è cruciale che l’analisi legale che precede il ricorso sia rigorosa e focalizzata esclusivamente sui profili ammessi nel giudizio di legittimità, per evitare un esito sfavorevole e ulteriori costi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Perché era fondato su argomenti che costituivano una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una mera ripetizione, di quelli già presentati e respinti con motivazioni corrette ed esaustive dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Qual era l’obiettivo del ricorrente nel suo appello?
L’imputato chiedeva alla Corte di riqualificare il reato contestatogli da bancarotta fraudolenta patrimoniale a bancarotta semplice, che è una fattispecie meno grave.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2930 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2930 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 28/12/1974
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui l’imputato è stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale nonché di bancarotta documentale, così derubricato il reato di bancarotta fraudolenta documentale originariamente contestato;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all’omessa riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in bancarotta semplice, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e disattese con corrette ed esaustive argomentazioni da parte dei Giudici di merito (si veda, in particolare, la pag. 8 della sentenza di primo grado in relazione alla consegna della merce oggetto di distrazione, riscontrata finanche documentalmente, e alla puntuale confutazione della versione alternativa dello stesso imputato);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 18 dicembre 2024
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Il consicjliere estensore
Il Presidente