Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Un ricorso inammissibile è l’emblema di questa regola: un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare della Corte e non viene nemmeno discussa nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un ricorso rischia questa sorte, in particolare quando si limita a ripetere argomenti già esposti.
Il Caso in Esame: Dalla Truffa alla Ricettazione
Il caso analizzato prende le mosse da una vicenda giudiziaria complessa. L’imputata, condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello, decide di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa verteva sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di ricettazione.
La Condotta Riparatoria e le Aspettative della Difesa
Un elemento chiave della vicenda era l’avvenuto risarcimento del danno nei confronti della persona offesa per un reato connesso, quello di truffa. Tale condotta riparatoria aveva portato all’estinzione del reato di truffa per remissione della querela. La difesa sosteneva che tale comportamento dovesse essere valutato positivamente anche per il reato di ricettazione, al fine di riconoscerne la lieve entità e, di conseguenza, la non punibilità.
Il Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede in un vizio procedurale molto comune ma fatale: la “pedissequa reiterazione” dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza di secondo grado. Un ricorso in Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le proprie ragioni, ignorando le risposte già fornite dal giudice precedente, rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte: Reati Distinti e Autonomia di Giudizio
Entrando nel merito delle argomentazioni, seppur solo per ribadire la correttezza del giudice d’appello, la Cassazione ha chiarito un punto di diritto cruciale. La Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto di non poter applicare l’art. 131-bis al reato di ricettazione, basando la sua decisione su considerazioni “ulteriori ed esaustive” che prescindevano dal risarcimento del danno avvenuto per la truffa.
Il risarcimento del danno, sebbene efficace per estinguere il reato di truffa (procedibile a querela), non può automaticamente estendere i suoi effetti a un reato diverso e autonomo come la ricettazione. Il giudice di merito aveva già valutato in modo approfondito e logico perché, nel caso di specie, il fatto di ricettazione non potesse considerarsi di “particolare tenuità”, a prescindere dalla condotta riparatoria relativa all’altro illecito. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione incensurabile, confermando come il risarcimento non sia un “passe-partout” per ottenere la non punibilità su tutti i fronti.
Le Conclusioni: Un Monito per la Pratica Legale
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito. Un ricorso per Cassazione deve essere un atto di critica mirata e specifica, non una semplice riproposizione di istanze già rigettate. È necessario “dialogare” con la sentenza impugnata, smontandone le argomentazioni punto per punto, e non limitarsi a insistere sulle proprie. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione, dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Il risarcimento del danno per il reato di truffa ha avuto un effetto positivo sulla valutazione del reato di ricettazione?
No. La Corte ha stabilito che il risarcimento del danno, che ha portato all’estinzione del reato di truffa, non influisce automaticamente sulla valutazione del reato di ricettazione. La Corte d’Appello aveva già fornito motivazioni autonome ed esaustive per escludere la particolare tenuità del fatto per la ricettazione, indipendentemente dal risarcimento.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘soltanto apparente’?
Significa che, pur essendo formalmente presentato, il motivo non svolge la sua funzione tipica di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. È un motivo che manca di specificità e si limita a enunciazioni generiche o a ripetere argomenti già vagliati, senza confrontarsi con la logica della decisione che si intende impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38473 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38473 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per la mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (sul punto, si vedano le pagine 5-6 della sentenza impugnata);
che, nonostante l’avvenuto risarcimento del danno operato nei confronti della persona offesa nel reato di truffa – dichiarato poi improcedibile per remissione di querela proprio grazie a tale condotta riparatoria – il giudice di seconda istanza ha ritenuto di non poter applicare l’art. 131-bis cod. pen. in relazione al diverso reato di ricettazione sulla base di ulteriori ed esaustive considerazioni (sul punto si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata) che prescindono dal risarcimento del danno;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e’ della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente