Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8202 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8202 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLLENA TROCCHIA il 07/09/1981
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che con i motivi di ricorso la difesa dell’imputato ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla corretta configurabilità de contestato reato di cui all’art. 640 cod. pen. non essendo stato tenuto in debito conto il comportamento della persona offesa dal reato e dell’idoneità degli artifizi e raggiri a generare l’errore nel quale sarebbe caduta la stessa, nonché con riguardo alla riconducibilità all’imputato dell’azione così come ricostruita in fatto;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) dalle dichiarazioni rese dai test escussi è dimostrato che l’imputato traeva in inganno la persona offesa, approfittando della pregressa conoscenza, facendole credere vero l’acquisto di un’autovettura all’asta giudiziaria; b) l’inesistenza di tale asta costituisce il fulcro del raggiro p in essere dall’imputato; c) il ricorrente ha tratto ingiustamente vantaggio dalle somme versate dalla persona offesa, senza che fosse stato corrisposto alcunché a titolo di corrispettivo;
che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la configurabilità del reato in contestazione, sono pertanto indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito;
che, altresì, i motivi di ricorso esaminati tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridic ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
che, infine, alla luce di quanto emerso nelle sentenze di merito risultano fondate le argomentazioni contenute nelle stesse circa il concorso dell’imputato nel reato di truffa che risulta correttamente configurato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025.
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