Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse lamentele sollevate in appello. È fondamentale che l’atto di impugnazione si confronti criticamente con le ragioni della decisione precedente. In caso contrario, il rischio concreto è una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questo principio, stabilendo che la mera riproposizione di censure già vagliate e respinte rende l’impugnazione inadatta a introdurre un nuovo grado di giudizio.
I Fatti di Causa
Il caso analizzato trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello nei confronti di un individuo per la violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, un reato previsto dall’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. L’imputato, non soddisfatto della conferma della sua condanna, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a due principali argomenti: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello e la violazione di norme procedurali e sostanziali.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse eluso i suoi motivi di gravame, fornendo una motivazione insufficiente. In particolare, sosteneva che:
1. La sua versione alternativa dei fatti (secondo cui non avrebbe sentito il suono del citofono, giustificando così la sua mancata risposta ai controlli) era stata scartata senza un’adeguata argomentazione.
2. L’applicazione della recidiva era ingiustificata, poiché la condotta contestata non rappresentava una violazione dell’obbligo principale della misura di prevenzione, ma solo di una prescrizione accessoria, e quindi non era espressiva di una maggiore pericolosità sociale.
L’Analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una mera fotocopia dei motivi d’appello. I giudici hanno osservato che tutte le censure sollevate erano state già prospettate e adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale.
La Reiteratività delle Censure
Il primo punto cruciale è la natura reiterativa delle doglianze. La Suprema Corte ha evidenziato come il ricorrente si sia limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva spiegato in modo ineccepibile (a pagina 6 della sentenza) perché la versione alternativa dei fatti non fosse credibile. Il ricorso ometteva completamente di contestare tale ragionamento.
La Mancanza di Specificità
Un altro fattore determinante per la declaratoria di ricorso inammissibile è stata la mancanza di specificità. Il ricorrente non ha adempiuto all’onere di indicare in modo preciso e determinato i punti di fatto e le questioni di diritto da sottoporre al giudice di legittimità. Questo difetto rende l’atto di impugnazione generico e, di conseguenza, inidoneo a introdurre efficacemente il giudizio di cassazione, che non è una terza istanza di merito ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è netta: il ricorso si risolveva in una richiesta di rilettura delle risultanze istruttorie, un’attività preclusa in sede di legittimità. Le censure erano non solo ripetitive ma anche aspecifiche, poiché non individuavano vizi logico-giuridici nella sentenza d’appello, ma si limitavano a contrapporre una diversa valutazione dei fatti. Analoghe considerazioni sono state svolte per la questione della recidiva, anch’essa già adeguatamente affrontata e motivata dalla Corte di merito.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza dichiara il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa connessa all’irritualità dell’impugnazione. Questa decisione ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnicamente preciso, che dialoga criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone specifici errori di diritto o vizi logici, e non può essere una semplice riproposizione di argomenti già sconfessati.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già presentate e adeguatamente vagliate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare in modo preciso e determinato i punti di fatto e di diritto contestati.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni dell’appello per un ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione chiarisce che la semplice riproduzione delle doglianze già respinte in appello, senza un’analisi critica della decisione impugnata, rende il ricorso generico, aspecifico e, quindi, inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente?
La declaratoria di inammissibilità per colpa, dovuta alla manifesta infondatezza o irritualità dell’impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equamente dal giudice (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3819 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, Ziohir, ni,rce -yr ,-4 D’ 4/4.1.1M. 1 con la quale la Corte di appello di Cagli~nfermato la sua condanna pe delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce v motivazione, lamentando che la sentenza impugnata sarebbe elusiva dei motiv d’appello, nonché deduce la violazione degli art. 192 cod. proc. pen. e 99 pen.;
rilevato che tutte le censure sono non consentite perché reiterati analoghe doglianze prospettate in appello e adeguatamente vagliate dalla Cor territoriale, oltre che a-specifiche, risolvendosi il ricorso in una rile risultanze istruttorie, allo scopo di dedurre, con riferimento ad esse, la ma di motivazione della sentenza che s’impugna;
considerato, quanto alla prima censura, che la sentenza argomen ineccepibilmente (p.6) le ragioni per le quali è stata esclusa la v alternativa (secondo la quale il ricorrente non aveva udito il suono del citof con tale motivazione il ricorso omette di confrontarsi;
rilevato che analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimen all’asserita insussistenza della recidiva, con riferimento alla quale la merito (p. 6 e 7) ha adeguatamente avversato la tesi del ricorrente second la condotta contestata (siccome violazione non già dell’obbligo principale delle prescrizioni contenute nel decreto applicativo della misura di prevenzi non sarebbe espressiva della maggiore pericolosità del soggetto agente;
rilevato, altresì, che tale censura è stata identicamente riprodotta nel per cassazione, senza che il ricorrente abbia adempiuto all’onere, che su incombe, di precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle que di diritto da sottoporre al giudice del gravame, sicché la mancanza di tali re rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibil conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cos del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stim equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il residente