Ricorso Inammissibile: la Cassazione boccia i motivi ripetitivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente; è fondamentale presentare motivi di diritto nuovi e specifici. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ha ribadito un principio cruciale: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile della mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti in appello. Analizziamo questa decisione per capire perché la forma e la sostanza dell’impugnazione sono così importanti.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dal ricorso di un imputato condannato per rapina. La sua difesa aveva già tentato, nel corso del giudizio di appello, di ottenere una riqualificazione del reato in “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” (art. 393 c.p.), un’ipotesi delittuosa meno grave. La Corte d’Appello aveva respinto tale richiesta, confermando la condanna per rapina. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa sullo stesso, unico motivo: la presunta errata qualificazione giuridica del fatto.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta e si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno osservato che i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una pedissequa ripetizione delle doglianze già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Questo modo di procedere trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, una funzione che non compete alla Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di fatto.
Le Motivazioni: Perché i Motivi Reiterativi non sono Ammessi?
La motivazione della Corte si fonda sul principio secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere una critica mirata e specifica al provvedimento impugnato, evidenziando vizi di legge o difetti logici nel ragionamento del giudice precedente. Riproporre le stesse argomentazioni, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, equivale a non presentare un motivo valido.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva spiegato chiaramente perché il fatto non potesse essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni: mancava il presupposto di una “causa lecita giuridicamente azionabile”. In altre parole, l’imputato non stava cercando di far valere un diritto che avrebbe potuto tutelare in un tribunale civile. Il ricorrente, nel suo atto, ha ignorato questa specifica motivazione, limitandosi a ripetere la sua tesi. Citando precedenti sentenze (come la n. 27816/2019 e la n. 44882/2014), la Cassazione ha quindi confermato che un ricorso con motivi meramente reiterativi è, per definizione, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono banali: la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso per cassazione non come un’ulteriore supplica, ma come un’analisi tecnica e giuridica precisa, capace di scardinare il ragionamento della sentenza di secondo grado con argomenti pertinenti e, soprattutto, nuovi.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato meramente reiterativo?
Un ricorso è considerato reiterativo quando si limita a riproporre le stesse doglianze e argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza criticare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata o introdurre nuovi profili di diritto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Perché la Corte non ha riqualificato il reato da rapina a esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
La Corte d’Appello, la cui decisione è stata di fatto confermata, aveva negato la riqualificazione perché mancava il presupposto di una “causa lecita giuridicamente azionabile”, ovvero un diritto che l’imputato avrebbe potuto legittimamente far valere in sede giudiziaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40342 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40342 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INDELICATO COGNOME NOME nato a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso sulla qualificazione del fatto addebitato al ricorrente non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, R 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici (si vedano, particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove per giustificare il diniego riqualificazione del fatto di rapina nei termini di cui all’art. 393, cod. pen. il giudice adito rileva la mancanza di una causa lecita giuridicamente azionabile);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2025.