Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 746 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 746 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, come di seguito elencati, sono tutti non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01) e che tali motivi sono altresì manifestamente infondati perché censurano vizi della motivazione non emergenti dalla sentenza impugnata che, anzi, ha correttamente argomentato in ordine a ciascuna delle doglianze;
che, nella specie, il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio dì contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’a 648, cod. pen., per mancata riqualificazione del fatto nei termini di favoreggiamento reale, nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità motivazione in ordine all’omesso accertamento della condotta e dell’elemento psicologico di fattispecie, sono entrambi disattesi dalle logiche argomentazioni spese alle pagine 2-3 della sentenza impugnata, relativamente agli accertamenti svolti dagli operanti e alla prova del dolo ricavata dall’omessa giustificazione del ricorrente circa il possesso dei beni oggetto del reato, conformemente alla consolidata giurisprudenza (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.g. in proc. Kebe, Rv. 270120-01);
che il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 648, comma quarto, cod. pen., è disatteso dalla corte con motivazione del tutto congrua e priva di manifesta illogicità (pag. 3 dove si è valorizzata la merce oggetto di riscontro, il valore dell stessa, il contesto in cui maturava l’accertamento e la mancanza di qualsiasi valida giustificazione da parte del ricorrente);
che il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale, in ordine alla determinazione della pena, e al diniego di riconoscimento dell’attenuazione per particolare tenuità, è respinto dalla corte di merito con argomentazioni immuni da vizi e riportate a pag. 3 della sentenza impugnata ove si rilevano la non esigua consistenza economica del danno e l’atteggiamento non collaborativo del ricorrente;
ribadito che la graduazione del trattamento sanzioNOMErio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti
e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.