Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Spaccio
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve presentare motivi validi e specifici che evidenzino errori di diritto. Un recente provvedimento ha chiarito, ancora una volta, che un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo di doglianze già esaminate non ha alcuna possibilità di successo. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire i principi applicati.
I Fatti del Caso: L’Identificazione dell’Imputato
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l’affermazione di responsabilità e sollevando dubbi sulla corretta identificazione dell’imputato quale detentore della sostanza.
Secondo la tesi difensiva, vi era incertezza su chi fosse effettivamente la persona responsabile. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano già affrontato e risolto questo punto, ritenendo l’identificazione certa e ben motivata.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità volto a correggere eventuali violazioni di legge o vizi di motivazione.
Perché il Ricorso è Stato Giudicato Meramente Reiterativo?
I giudici hanno osservato che i motivi presentati dall’imputato non facevano altro che riproporre le stesse censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Non sono stati introdotti nuovi argomenti giuridici o evidenziate specifiche carenze logiche nella sentenza impugnata. Questa pratica rende il ricorso inammissibile perché non attacca la correttezza giuridica della decisione, ma si limita a esprimere un dissenso sulla valutazione dei fatti.
L’Identificazione Certa e la Scelta del Rito Processuale
La Corte ha inoltre sottolineato come l’incertezza sull’identificazione fosse stata logicamente esclusa. L’imputato, infatti, era una persona già nota alle forze dell’ordine, che lo avevano visto più volte nello stesso luogo. Sebbene le sue generalità complete non fossero immediatamente note, gli accertamenti successivi hanno colmato questa lacuna. Inoltre, la scelta del rito processuale da parte dell’imputato ha reso pienamente utilizzabili tutti gli atti di indagine, che confermavano senza ombra di dubbio la sua identità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è chiara e lineare. Un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre questioni di fatto già ampiamente vagliate e decise dai giudici di merito con una motivazione congrua, logica e priva di vizi evidenti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione corretta e completa sul perché l’identificazione dell’imputato fosse da ritenersi certa. Di fronte a una motivazione così solida, il ricorrente avrebbe dovuto evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto, non semplicemente riaffermare la propria versione dei fatti. La mancanza di tali elementi ha portato inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, un ricorso non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già sconfitte. È necessario individuare e articolare specifiche violazioni di legge o vizi logici nella sentenza impugnata. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici, come il pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della cassa delle ammende. La strategia difensiva deve quindi essere mirata e tecnicamente ineccepibile per superare il severo vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è ‘meramente reiterativo’, ovvero si limita a ripetere critiche e argomenti già esaminati e respinti con motivazione adeguata dai giudici dei gradi precedenti, senza sollevare nuove questioni di diritto.
L’incertezza sull’identità dell’imputato era un valido motivo di ricorso in questo caso?
No, la Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna incertezza. L’imputato era già noto alle forze dell’ordine, che lo avevano osservato più volte nello stesso luogo. La Corte ha specificato che gli accertamenti successivi hanno semplicemente confermato le sue generalità, e la scelta del rito processuale ha reso utilizzabili tutti gli atti d’indagine che ne provavano l’identità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della condanna impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 388 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 388 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 27/09/1991
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di Palermo COGNOME COGNOME con il q si contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui al comma 5 dell’art. 73 d 309/90, è inammissibile perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati disattesi con congrua e corretta motivazione dai giudici di merito;
considerato, infatti, che la dedotta incertezza sull’identificazione dell’imputato q detentore si sostanza destinata alla cessione è stata logicamente esclusa in quanto l’imputato era già noto alle forze dell’ordine, che lo avevano visto nello steso luogo in più occasioni, non ne conoscevano le generalità, sicché gli ulteriori accertamenti da svolgere riguardano tal profilo e nessuna incertezza sul punto era individuabile alla luce della scelta del rito e utilizzabilità di tutti gli atti di indagine;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.