Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Reiterativi
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo giudizio. Un caso recente, definito con ordinanza, chiarisce perfettamente le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si limita a riproporre le stesse questioni già decise in appello. La Suprema Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di merito, ma di un giudice di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo in primo grado, confermata poi dalla Corte d’Appello, per i reati di evasione e tentato furto aggravato (artt. 385, 56 e 624-bis del codice penale). Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la sentenza di secondo grado. Nello specifico, le sue doglianze si concentravano sull’affermazione di colpevolezza per il reato di evasione, lamentando presunte violazioni di legge e vizi di motivazione.
Il Ricorso in Cassazione e le Doglianze Reiterative
L’analisi della Corte di Cassazione si è concentrata non tanto sul merito delle accuse, quanto sulla struttura e sul contenuto del ricorso stesso. I giudici hanno rapidamente rilevato che le argomentazioni presentate dall’imputato non erano originali, ma costituivano una semplice ripetizione di quelle già avanzate e, soprattutto, già esaminate e respinte con argomentazioni logiche e corrette dalla Corte d’Appello.
Questo comportamento processuale configura quello che tecnicamente viene definito un ricorso inammissibile per motivi “reiterativi”. In pratica, il ricorrente non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi procedurali gravi, ma ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione degli stessi elementi di fatto già considerati nei gradi di merito, sperando in un esito diverso. Questo approccio è contrario alla funzione stessa della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando chiaramente le ragioni. I giudici hanno sottolineato che un ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un’istanza per una “mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto”. La Cassazione, infatti, è un giudice di legittimità: il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria, non di stabilire nuovamente come si sono svolti i fatti.
Poiché i motivi del ricorso erano una riproposizione di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, la Suprema Corte non è entrata nel merito della vicenda, ma si è fermata alla valutazione preliminare di ammissibilità, respingendo l’impugnazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche e Principio di Diritto
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Questo provvedimento, dunque, riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata (violazioni di legge o difetti di motivazione evidenti) e non può essere utilizzato come un terzo tentativo per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando l’imputato formula doglianze che sono una mera ripetizione di quelle già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, cercando di ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, ovvero verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente, senza poter entrare nel merito della ricostruzione fattuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44254 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44254 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 385, 56 e 624-bis cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione circa l’affermazione di colpevolezza in ordine al reato di evasione;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità cc:Insegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023