Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43346 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica (e non manifestamente illogica) quanto alla eccezione proposta di incompetenza per territorio non è consentito in quanto totalmente reiterativo, oltre che caratterizzato dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 25384901; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01) (si veda in tal senso la chiara e immune da illogicità motivazione della Corte di appello a pag. 4);
ritenuto che il secondo e terzo motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto mancata assunzione di una prova decisiva si caratterizzano per essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 4 e seg. dove sono state valorizzate le circostanze ampiamente emerse nel corso della istruttoria dibattimentale quanto alla accensione di un conto di accredito ed alla utilizzazione del documento di identificazione riferibile senza alcuna incertezza al ricorrente, oltre alla piena consapevolezza della azione di ricettazione avendo lo stesso provveduto al deposito di un assegno intestati ad altro soggetto);
considerato che con tali argomentazioni la difesa tende ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato che il secondo motivo, con il quale si deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, nonché la mancata assunzione di una prova decisiva, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze proposte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridicamente apprezzabili per logicità;
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che, in ogni caso, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, i tema di ricorso per cassazione, il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istrutt dibattimentale in appello, avente ad oggetto una prova nuova, fatta salva la deducibilità ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. della mancat assunzione di prove decisive sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capìtanìo, Rv. 274337-01), può costituire motivo di censura ai soli sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice del merito (Sez. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), si sottrae al sindacato di legittimità qualora la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado, come nella specie, sia fondata su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-01);
considerato che il quarto motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica (e non manifestamente illogica) per non avere la Corte di appello concesso le circostanze attenuanti generiche non è consentito in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione, che si caratterizza per congruità e logìctà;
atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nell discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pe base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 281217-01, in motivazione; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n’intervenuta prescrizì. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in data W. ottobre 2024