Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45056 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45056 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANERBIO il 14/12/1971
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata il delitto previsto digli artt. 110, 624 e 625, nn.2, 5 e 7, cod.pen. (capo A) e artt. 2 e 4 della I. n.895/1967 (capo B).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto meramente reiterativo di ragioni già esaminate dal giudice d’appello.
In particolare, con l’unico motivo di doglianza, la difesa ha censurato sentenza impugnata in punto di valutazione della responsabilità dell’imputato.
Va quindi osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ch riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice de gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non so per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle post a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibil della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appell motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazio di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ampiamente dato atto del sussistenza di precisi elementi fattuali in grado di supportare il giudiz responsabilità e rispetto ai quali il ricorrente ha contrapposto una diversa e consentita lettura in punto di fatto senza evidenziare elementi di illogi riconducibili al disposto dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.; tant relazione alla valutazione operata dalla Corte degli elementi rappresentati da
identificazione tra il veicolo utilizzato per il furto con quello osservato vicinanze dell’abitazione dell’imputato, dalla presenza del borsone nero (osservat nelle videocamere di sorveglianza) identico a quello prelevato dall’imputato condotto presso la propria abitazione nonché dalla tipologia di ustioni riporta dallo stesso ricorrente, del tutto compatibili con la dinamica dell’evento.
Elementi che inducono quindi a ritenere manifestamente infondata la censura in punto di erronea valutazione del compendio indiziario in relazione al dispost dell’art.192, comma 2, cod.proc.pen..
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente