Ricorso inammissibile in Cassazione: il confine tra merito e legittimità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la distinzione tra questioni di merito e questioni di legittimità. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di un errore in questa distinzione, come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte. Questo articolo analizza il caso di un ricorso respinto perché basato su argomenti di merito, esplorando le motivazioni e le pesanti conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa da un Tribunale di primo grado, successivamente modificata da una Corte d’Appello territoriale. L’imputato era stato condannato a una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione. La Corte d’Appello, pur assolvendolo da uno dei capi d’imputazione, aveva confermato la sua colpevolezza per il reato residuo.
Contro questa decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe dovuto concedere uno sconto di pena, tenendo conto di alcuni aspetti della vicenda.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove, ma assicurare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente nei gradi di giudizio precedenti.
Il ricorso inammissibile per motivi di merito
Il motivo sollevato dal ricorrente, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato classificato dalla Corte come un argomento puramente di merito. La valutazione circa l’opportunità di concedere tali attenuanti è una prerogativa esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello), che la esercita sulla base di un’analisi complessiva dei fatti, della personalità dell’imputato e delle modalità del reato. Tentare di ottenere una nuova e diversa valutazione di questi elementi in sede di Cassazione è un’operazione non consentita dalla legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni, la Corte ha chiarito che gli argomenti proposti dal ricorrente miravano a una “diversa ricostruzione dei fatti di causa”, un’attività preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso, pertanto, è stato considerato “impingente esclusivamente argomenti di merito” e, di conseguenza, inammissibile.
La Corte ha poi applicato le conseguenze previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Richiamando anche una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), i giudici hanno sottolineato che non vi erano elementi per ritenere che il ricorrente avesse proposto l’impugnazione “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. Questa assenza di giustificazioni ha portato alla condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi procedurali, non su un disaccordo con la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta a una riforma della sentenza, ma comporta anche significative sanzioni economiche. È un monito per chi intende adire la Suprema Corte: l’impugnazione deve essere tecnicamente fondata su questioni di diritto, altrimenti il rischio è quello di vedersi respingere il ricorso con l’aggiunta di una condanna economica.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su argomenti di merito, ossia la richiesta di una diversa valutazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado e non alla Corte di Cassazione.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente, se non dimostra di aver agito senza colpa, viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e della procedura, non di effettuare una nuova ricostruzione o valutazione dei fatti, che rimane di competenza del Tribunale e della Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2291 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2291 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TAURIANOVA il 31/01/1974
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 marzo 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del giorno 21 novembre 2022 con cui il Tribunale di Palmi aveva condannato COGNOME COGNOME alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, dichiarata l’assoluzione per quanto concerne il capo 1 dell’imputazione, rideterminava la pena inflitta in complessivi anni 1 e mesi 8 di reclusione e confermava nel resto avendolo ritenuto colpevole del reato residuo;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta impingente esclusivamente argomenti di merito volti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa il cui sindacato è sottratto alla competenza di questa Corte di legittimità;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Co sigliere ensore
il Presidente