Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Fatti non Bastano
Il ricorso inammissibile è una delle più frequenti sanzioni processuali nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Spesso, la parte che impugna una sentenza di appello commette l’errore di chiedere ai giudici supremi una nuova valutazione dei fatti, compito che non rientra nelle loro competenze. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, illustrando i confini del giudizio di legittimità e le conseguenze di un ricorso mal formulato.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, sia in primo grado che in appello, per il reato previsto dall’art. 95 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia. In sintesi, l’imputato aveva reso dichiarazioni false o incomplete riguardo alla propria situazione reddituale al fine di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (comunemente noto come gratuito patrocinio). Insoddisfatto della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminata. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. I giudici hanno evidenziato due criticità fondamentali:
1. Natura delle Censure: I motivi del ricorso erano costituiti da “doglianze in fatto”. L’imputato, in pratica, non contestava un errore nell’applicazione della legge da parte dei giudici d’appello, ma tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, ad esempio riguardo alla sussistenza dell’intenzione di commettere il reato (elemento soggettivo). Questo tipo di richiesta è preclusa nel giudizio di legittimità, dove la Cassazione può solo verificare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione, senza poter riesaminare le prove.
2. Mancata Critica alla Sentenza Impugnata: Il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza una necessaria “analisi critica” delle ragioni esposte nella sentenza di secondo grado. Tra queste, la difesa aveva insistito sul riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). La Corte ha però osservato che i giudici di merito avevano già adeguatamente spiegato perché tale beneficio non fosse applicabile, in particolare a causa dell’entità del reddito non dichiarato, ritenuto un elemento sufficiente a giustificare la necessità di una pena.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si può utilizzare questo strumento per chiedere ai giudici supremi di “rifare il processo”. L’impugnazione deve essere tecnica e mirata, volta a individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza precedente. Un ricorso che si limita a contestare i fatti o a ripetere argomenti già motivatamente respinti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore conseguenza negativa per il ricorrente di dover sostenere non solo le spese, ma anche una sanzione pecuniaria per aver intrapreso un’azione giudiziaria palesemente infondata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava questioni di fatto e non di diritto, cercando di ottenere un riesame delle prove che non è consentito nel giudizio di Cassazione. Inoltre, si limitava a riproporre le stesse difese già respinte in appello, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata accolta?
No, la richiesta di applicare l’articolo 131 bis del codice penale è stata respinta. I giudici hanno ritenuto che l’entità del reddito non dichiarato fosse un elemento rilevante che giustificava la necessità di una pena, escludendo quindi la particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di L’aquila ha confermato quella di condanna del Tribunale cittadino per il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in L’Aquila, il 19/9/2017);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, le censure propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame sia in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, che al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., rispetto alla quale tuttavia i giudici territoriali, contrariamente a quanto asserito a difesa, hanno adeguatamente giustificato il bisogno di pena alla stregua di elementi certamente rilevanti ai fini del relativo giudizio (entità del reddito non dichiarato);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
La Consigliera est.
NOME COGNOME
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