Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16283 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16283 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 30/08/1977
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 335/25 Pagano
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Visti i motivi di ricorso;
Esaminati che le doglianze in tema di sussistenza dell’elemento psicologico del reato
Ritenuto contestato, di cui al primo motivo di ricorso, si limitano a generiche censure, non misurandos
affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale c puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 3);
che le censure di cui al secondo motivo di ricorso, riguardanti la mancata
Ritenuto disapplicazione della recidiva, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di
appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello, vertente unicamente sulla giustificazi dell’allontanamento addotta dall’imputato in sede di convalida dell’arresto in flagranza e sul causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione de causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità in quanto confronta con le corrette argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare p. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025