Ricorso Inammissibile per Carenza di Specificità: Analisi di una Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando le censure sono generiche e non si confrontano specificamente con la sentenza impugnata. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in appello, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava un presunto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. Nello specifico, la difesa contestava la procedura con cui i giudici di merito erano giunti all’identificazione del proprio assistito quale autore del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso presentato semplicemente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione – cioè non valuta se l’identificazione fosse corretta o meno – ma si ferma a un livello procedurale, sanzionando il modo in cui il ricorso è stato formulato. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione e il Principio di Specificità
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto il ricorso. Secondo i giudici supremi, la censura mossa dal ricorrente era del tutto priva di specificità. Questo termine tecnico significa che il motivo di ricorso era stato formulato in maniera generica, senza un confronto diretto e puntuale con le argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello.
La sentenza di secondo grado, infatti, aveva basato la propria decisione su un “puntuale apparato argomentativo”, fondato in particolare sul riconoscimento dell’imputato da parte di un testimone. Il ricorrente, invece di contestare specificamente quel passaggio della motivazione, dimostrando la sua illogicità o contraddittorietà, si è limitato a sollevare un generico vizio di motivazione. In altre parole, non ha spiegato perché il ragionamento del giudice d’appello fosse sbagliato alla luce delle prove esistenti.
La Cassazione sottolinea che il ricorrente “non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale”. Un ricorso di questo tipo è destinato a diventare un ricorso inammissibile, poiché non assolve alla sua funzione, che è quella di evidenziare un errore specifico della decisione impugnata, non di sollecitare una terza rivalutazione dei fatti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente lamentare un errore o un’ingiustizia percepita. È indispensabile che i motivi di ricorso siano redatti con la massima precisione, analizzando criticamente la sentenza impugnata e individuando con esattezza i punti deboli del suo ragionamento logico-giuridico.
Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza attaccare specificamente la struttura motivazionale della decisione d’appello, non ha alcuna possibilità di successo. Al contrario, espone il ricorrente a una condanna per le spese e a una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era “privo di specificità”, ovvero non contestava in modo dettagliato e puntuale le argomentazioni della sentenza precedente, che si basava sul riconoscimento dell’imputato da parte di un testimone.
Qual è stata la principale critica della Corte di Cassazione al motivo di ricorso?
La Corte ha criticato il fatto che il ricorrente non si è “misurato affatto” con le valutazioni di merito e l’apparato argomentativo della Corte territoriale, limitandosi a una censura generica sul vizio di motivazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31154 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31154 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 18/03/1975
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 12927/25 Chaourad
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che la censura di cui all’unico motivo di ricorso, riguardante il vizio di motivazione in ordine alla procedura di identificazione del ricorren quale autore del reato contestato, risulta privo di specificità in quanto no misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale apparato argomentativo (v. pp. 5-6 là dove s da atto del riconoscimento del ricorrente quale autore del reato da parte del teste NOME COGNOME);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 11/07/2025