Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Onere di Specificità
Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più temuti nel processo penale, poiché impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando e perché un ricorso viene respinto per mancanza di specificità, specialmente quando si limita a essere una mera fotocopia dei motivi d’appello. Analizziamo insieme questo caso per comprendere un principio fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di tentato furto aggravato. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello territoriale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, affidandosi al suo difensore per redigere l’atto di ricorso.
Il Ricorso Inammissibile per Mancanza di Specificità
Il difensore ha presentato un unico motivo di ricorso, incentrato sulla richiesta di applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale. Questa norma prevede la non punibilità per i reati considerati di “particolare tenuità”, a determinate condizioni. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito rilevato una criticità fatale nell’impostazione del ricorso.
L’atto, infatti, non faceva altro che riproporre le stesse identiche argomentazioni (le cosiddette “doglianze”) già avanzate con l’atto di appello. La Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto tali argomenti con una motivazione descritta dalla Cassazione come “corretta in diritto e congrua e completa in punto di fatto”. Il ricorrente, nel suo atto, ha completamente ignorato tale motivazione, senza muovere alcuna critica specifica e puntuale contro le ragioni esposte dai giudici di secondo grado. Questo comportamento ha reso il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una semplice riproduzione dei motivi di appello. Deve, al contrario, instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata. Il ricorrente ha l’onere di confrontarsi specificamente con l’argomentazione del giudice precedente, evidenziandone gli eventuali errori di diritto o i vizi logici.
Nel caso di specie, l’imputato si è limitato a reiterare la sua richiesta, senza spiegare perché la valutazione della Corte d’Appello fosse errata. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato “privo di specificità”, poiché mancava un confronto effettivo con la decisione contestata. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte di Cassazione si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia serve da monito: per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente avere delle buone ragioni, ma è indispensabile saperle articolare in modo corretto. Un ricorso deve essere un atto “chirurgico”, che attacca specificamente i punti deboli della sentenza impugnata. La mera ripetizione di argomenti già respinti, senza un’analisi critica della decisione di appello, porta inevitabilmente a un esito negativo e a ulteriori conseguenze economiche per l’imputato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per mancanza di specificità quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni specifiche della sentenza che si sta impugnando.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nell’ordinanza.
È sufficiente riproporre in Cassazione la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) già respinta in appello?
No, non è sufficiente. Secondo l’ordinanza, il ricorrente deve criticare in modo puntuale e specifico le ragioni per cui la Corte d’Appello ha negato l’applicazione di tale norma. La semplice riproposizione della richiesta rende il motivo di ricorso generico e, quindi, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31075 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31075 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 07/02/1994
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME COGNOME era stato ritenuto responsabile del reato di fu tentato aggravato;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore;
che l’unico motivo di ricorso, con il quale la parte invoca l’applicazione dell’art. 13 cod. pen., è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze propost con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si effettivamente confrontato (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente