Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8817 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8817 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERRAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME per più fatti di bancarotta semplice;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo è manifestamente infondato e privo di specificità, atteso che la Corte di appello, in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva, ha reso motivazio congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), con le qua ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente