Ricorso Inammissibile per Genericità: la Cassazione Conferma la Linea Dura
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima ancora di salvezza nel processo penale, ma richiede un rigore tecnico impeccabile. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile, perché privo di critiche specifiche e argomentate, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di minaccia aggravata (art. 612, comma 2, c.p.). L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, lamentava la mancata assoluzione e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione non lascia spazio a interpretazioni: il ricorso è stato giudicato “patentemente privo della necessaria specificità”.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista quando l’inammissibilità è riconducibile a una colpa del ricorrente.
Le Motivazioni: Il Principio della Specificità del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto l’impugnazione. I Giudici hanno stabilito che il motivo di ricorso non conteneva una vera e propria critica argomentata contro la decisione della Corte d’Appello. Al contrario, si limitava a “enunciati del tutto assertivi” e a un “generico rimando alle censure prospettate con l’atto di appello che sarebbero state disattese”.
In altre parole, non è sufficiente ripetere in Cassazione le stesse lamentele già presentate in appello. Il ricorso davanti alla Suprema Corte deve contenere una critica puntuale e specifica, capace di smontare il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice del grado precedente. Un ricorso che si limita a riproporre le medesime doglianze senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata è considerato generico e, pertanto, inammissibile. La Corte ha richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali consolidati che sostengono questo rigoroso principio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Rigore Tecnico: La redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività altamente specialistica. Affermazioni generiche o la semplice riproposizione di argomenti passati sono strategie destinate al fallimento.
2. Critica Puntuale: È essenziale analizzare in profondità la sentenza impugnata e costruire motivi di ricorso che ne attacchino specificamente i passaggi argomentativi, evidenziando errori di diritto o vizi logici.
3. Conseguenze Economiche: Un ricorso inammissibile non è un tentativo a vuoto. Comporta costi certi e talvolta ingenti, come la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si aggiungono alle spese legali.
In definitiva, la decisione ribadisce che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo di legittimità. Per accedervi, è indispensabile presentare un atto che rispetti pienamente il principio di specificità, pena una secca dichiarazione di inammissibilità con tutte le conseguenze del caso.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto “patentemente privo della necessaria specificità”, ovvero non conteneva una critica effettiva e argomentata contro la sentenza impugnata, ma si limitava a enunciazioni assertive e a un generico riferimento ai motivi già presentati in appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi argomenti dell’appello?
No, la Corte ha chiarito che non è sufficiente. Il ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale al ragionamento della sentenza d’appello, non un semplice rinvio o una ripetizione delle censure già esaminate nel grado precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31303 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975, ne ha confermato la condanna p delitto di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen. e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si denuncia il vizio di motivazione ordine alla mancata assoluzione dell’imputato per entrambi i reati in contestazione e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è patentemente privo d necessaria specificità in quanto non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedimen impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01) ma contiene enunciati del tutto assertivi e il generico rimando alle censure prospettate con l’atto di appello che sarebbero state disattese (cfr. Sez. 3, 8065 del 21/09/2018 – dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 – dep. 2015, B., Rv. 264879 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024.