Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle insidie più comuni nel processo penale, un esito che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito delle questioni sollevate. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso possa portare a una pronuncia di questo tipo, condannando l’imputato non solo a vedere confermata la propria condanna, ma anche al pagamento di ulteriori spese. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, includendo l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione della recidiva. Nello specifico, la difesa sosteneva che la condotta non fosse di particolare gravità e che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare complessivamente la sua vicenda personale e le sue condizioni socio-economiche per escludere tale aggravante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè se la recidiva fosse o meno correttamente applicata), ma si ferma a un livello procedurale, sancendo l’inidoneità stessa del ricorso a provocare una nuova valutazione.
Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva, e a suo carico sono state poste le spese processuali e il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come “privo di specificità”. La Corte Suprema ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione chiara e puntuale per confermare l’aggravante della recidiva. In particolare, i giudici di secondo grado avevano fatto riferimento ai precedenti penali specifici del ricorrente e avevano considerato il fatto-reato come espressione di una “accresciuta pericolosità”.
A fronte di questa argomentazione dettagliata, il ricorrente si è limitato a deduzioni generiche. Sostenere che “la condotta non era grave” o che “occorreva valutare le condizioni socio-economiche” non è sufficiente. Un ricorso efficace avrebbe dovuto:
1. Analizzare specificamente la motivazione della Corte d’Appello.
2. Contestare puntualmente i passaggi logici che hanno portato i giudici a ritenere sussistente la pericolosità sociale.
3. Spiegare perché, nel caso specifico, i precedenti penali non fossero indicativi di una maggiore tendenza a delinquere.
Invece, la difesa si è limitata a contrapporre una propria valutazione del fatto, senza “confrontarsi in modo adeguato con la motivazione della pronuncia impugnata”. Questo mancato confronto rende il motivo d’appello astratto e generico, e di conseguenza, lo rende un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non basta avere ragione, bisogna saperla far valere nelle forme corrette. Un ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si può ridiscutere liberamente il fatto. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La lezione pratica è chiara: per evitare una declaratoria di inammissibilità, ogni motivo di ricorso deve essere specifico, pertinente e critico. Deve “dialogare” con la sentenza che si contesta, smontandone le argomentazioni punto per punto, piuttosto che limitarsi a proporre una visione alternativa e generica. In assenza di questa specificità, il ricorso è destinato a naufragare prima ancora di essere esaminato nel merito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era privo di specificità. Le argomentazioni del ricorrente erano generiche e non si confrontavano in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale del ricorrente riguardava la contestazione dell’aggravante della recidiva. Sosteneva che la sua condotta non fosse grave e che si sarebbero dovute valutare complessivamente la sua vicenda e le sue condizioni socio-economiche per escluderla.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5582 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5582 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 28/01/1990
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.;
considerato che il motivo, afferente all’omessa esclusione della recidiva, è privo di specificità, atteso che la Corte d’appello ha confermato l’applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti specifici del ricorrente e, quindi, della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente e, a fronte di tale motivazione, il ricorrente si è limita a dedurre genericamente che la condotta non era grave e che occorreva valutare complessivamente la vicenda e le sue condizioni socio economiche, in tal modo non confrontandosi in modo adeguato con la motivazione della pronuncia impugnata;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 15/11/2024.