Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22908 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22908 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere ritenuto che privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione);
considerato che il secondo motivo, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è priv dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. pr pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda pag. 2 della motivazione);
osservato che l’ulteriore censura, inerente al mancato proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, oltre ad essere priva dei requisiti di specificità e autosufficienza, presuppone una quaestio facti non consentita nel giudizio di legittimità;
che, invero, il ricorrente che, nel ricorso per cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l’onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta stato consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentit da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300);
ritenuto che l’ultimo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congr riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion come avvenuto nella specie (si veda pag. 2 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024.