Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge l’Appello per Mancanza di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere successo non basta semplicemente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale che l’atto rispetti rigidi requisiti formali, tra cui la ‘specificità’. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto proprio per questo motivo, confermando un principio consolidato: non si può riproporre in Cassazione ciò che è già stato motivatamente respinto in Appello.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo a un anno e otto mesi di reclusione per la violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, un reato previsto dall’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte di Appello.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Sosteneva che la Corte d’Appello avesse ignorato elementi a sua difesa (in particolare, il fatto di non aver sentito suonare il campanello) e non avesse considerato la mancanza di prove a sostegno dell’accusa.
2. Motivazione contraddittoria: Lamentava il diniego della sostituzione della pena detentiva, omettendo di valutare una circostanza sopravvenuta di grande importanza: la recente nascita di una figlia.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Mancanza di Specificità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘specificità’, che un ricorso per Cassazione deve obbligatoriamente possedere. Vediamo come la Corte ha applicato questo principio ai due motivi di doglianza.
La Ripetizione dei Motivi d’Appello
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha osservato che il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le stesse identiche questioni già sollevate e ampiamente valutate dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado aveva fornito una motivazione logica e non contraddittoria per respingere tali argomenti, ritenendo sufficienti le prove a carico e irrilevanti le giustificazioni addotte.
La Cassazione ha richiamato un suo orientamento consolidato: è ricorso inammissibile quello che si limita a reiterare i motivi già presentati in appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni usate dal giudice di secondo grado per respingerli. In altre parole, il ricorso non può essere una semplice lamentela generica, ma deve attaccare specificamente la logicità e la correttezza giuridica del ragionamento seguito nella sentenza impugnata.
La Questione della Sanzione Sostitutiva e la Nascita del Figlio
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per genericità. La Corte ha chiarito un punto cruciale riguardo alle sanzioni sostitutive. La condizione di padre, ai sensi della legge, incide sulla scelta della sanzione da applicare (ad esempio, detenzione domiciliare invece di un’altra misura), ma questo avviene solo dopo che il giudice ha valutato positivamente l’applicabilità stessa di una misura alternativa al carcere.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già escluso in radice questa possibilità, ritenendo che una sanzione non detentiva fosse inadeguata alla rieducazione del condannato. Questa valutazione si basava sulla sua spiccata pericolosità sociale, dimostrata da numerosi precedenti penali e dal fallimento di precedenti percorsi di risocializzazione. Il ricorso, pertanto, contestava la mancata valutazione della paternità senza affrontare il vero nodo della questione: la valutazione negativa sulla sua idoneità a beneficiare di misure alternative, che la Corte d’Appello aveva ampiamente e logicamente motivato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un’impugnazione non può essere una mera ripetizione di argomenti già sconfitti. Deve, invece, essere un’analisi critica e puntuale, capace di scardinare il ragionamento giuridico della sentenza precedente, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge. In assenza di questa specificità, il ricorso inammissibile è una conseguenza quasi certa, con l’ulteriore aggravio di spese processuali e sanzioni pecuniarie. La decisione sottolinea inoltre che circostanze personali, per quanto significative come la nascita di un figlio, possono essere considerate solo all’interno dei binari stabiliti dalla legge e non possono superare valutazioni negative sulla pericolosità sociale dell’individuo, se queste sono solidamente motivate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte con motivazione logica dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente il ragionamento della sentenza impugnata.
La nascita di un figlio garantisce l’accesso a sanzioni sostitutive alla detenzione?
No. La Corte ha chiarito che la paternità è un elemento che incide sulla scelta del tipo di sanzione sostitutiva, ma solo dopo che il giudice ha valutato positivamente l’applicabilità generale di tali misure. Se, come in questo caso, la persona è ritenuta socialmente pericolosa e inadatta a percorsi alternativi, la nascita di un figlio non è sufficiente a superare questa valutazione negativa preliminare.
Cosa significa che un ricorso per Cassazione deve essere ‘specifico’?
Significa che non può limitarsi a una lamentela generica o a ripetere argomenti già discussi. Deve individuare in modo preciso gli errori di diritto o i vizi logici presenti nella motivazione della sentenza precedente e argomentare in modo puntuale perché quella decisione dovrebbe essere annullata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36626 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36626 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 16 maggio 2025 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 13 novembre 2024, che lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in data 12/12/2019;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di valutare la mancanza di riscontri alla tesi accusatoria e la sussistenza di elementi a sostegno della tesi difensiva del non avere egli sentito il campanello, e per avere negato con motivazione contraddittoria la concedibilità della sostituzione della pena, omettendo di tenere conto della sopravvenuta nascita di una figlia;
rilevato che il ricorrente ha depositato una memoria, in data 05/09/2025, con cui ribadisce la recente nascita della figlia e censura l’omessa valutazione delle proprie condizioni familiari ai fini della concessione di una sanzione sostitutiva, e l’omessa valutazione della maggiore efficacia riabilitativa di una simile sanzione;
ritenuto che il primo motivo di ricorso sia inammissibile perché privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre una questione già ampiamente valutata dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, circa la sufficienza della prova in merito alla sussistenza dei reato e alla responsabilità del ricorrente per esso, affermando non esservi ragioni valide per ritenere che il campanello non funzionasse correttamente ed essendo palesemente irrilevante la ricerca della sua auto per verificare la sua presenza o meno all’interno dell’abitazione, mentre questa Corte ha sempre affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970);
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, per mancanza di specificità, anche quanto alla doglianza per l’omessa concessione di una sanzione sostitutiva, limitandosi a contestare la decisione della sentenza impugnata in modo generico
e facendo riferimento allo stato di paternità, che ai sensi dell’art. 58 legge n. 689/1981 incide solo sulla scelta della sanzione sostitutiva, dopo che sia stata valutata la sua applicabilità, e senza confrontarsi con quest’ultima valutazione, avendo la sentenza escluso il beneficio ritenendo una sanzione diversa da quella detentiva non idonea per la rieducazione del ricorrente, stante la sua pericolosità sociale dimostrata dai molti precedenti penali, e il fallimento di ogni percorso alternativo di risocializzazione già tentato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
I Pr ‘dente