Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sul processo penale, chiarendo i motivi per cui un’impugnazione può essere definita un ricorso inammissibile. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato l’appello di un imputato, non entrando nel merito delle questioni, ma bloccandolo per un vizio procedurale fondamentale: la mancanza di concreta specificità dei motivi. Analizziamo insieme la decisione per capire cosa significa e quali sono le conseguenze.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione dopo che la Corte d’Appello di Perugia aveva confermato una precedente decisione a suo carico. I punti contestati nel ricorso erano diversi e toccavano aspetti cruciali della determinazione della pena:
* Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
* Il diniego di altre attenuanti specifiche, tra cui quella prevista per aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità.
* La valutazione del bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
* La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
In sostanza, la difesa chiedeva una riconsiderazione degli elementi che avrebbero potuto portare a una pena più mite.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel fatto che le richieste della difesa fossero infondate nel merito, ma nel modo in cui sono state presentate. Il ricorso è stato giudicato “privo di concreta specificità” e “meramente riproduttivo di generici profili di censura”.
Questo significa che l’atto di appello non individuava errori specifici, logici o giuridici, nella sentenza della Corte d’Appello, ma si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel grado precedente. La Corte ha sottolineato che il giudice d’appello aveva già vagliato e disatteso quelle stesse doglianze con una motivazione “esente da vizi logici e giuridici”.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
Un punto centrale ribadito dalla Cassazione è il principio della “discrezionalità del giudice di merito”. La graduazione della pena, il riconoscimento delle attenuanti e il loro bilanciamento sono attività che la legge affida al giudice che valuta i fatti (Tribunale e Corte d’Appello). Questo potere deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. La Corte di Cassazione interviene solo se questa discrezionalità viene esercitata in modo palesemente illogico o in violazione di legge, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Motivazioni Dietro l’Inammissibilità
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. Non è compito della Cassazione riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, il giudice d’appello aveva adempiuto al suo “onere argomentativo”, spiegando le ragioni del diniego delle attenuanti attraverso un “congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti”. Poiché il ricorso non ha saputo evidenziare un vizio specifico in questo ragionamento, ma si è limitato a riproporre una diversa interpretazione, è stato giudicato inammissibile. In pratica, non basta essere in disaccordo con una decisione; è necessario dimostrare dove e perché quella decisione è giuridicamente o logicamente sbagliata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. L’esito del giudizio di legittimità dipende in modo cruciale dalla qualità tecnica dell’atto. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle ammende (in questo caso, 3.000 euro).
Le conclusioni pratiche sono chiare: un ricorso efficace non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Deve invece consistere in una critica mirata, specifica e tecnicamente argomentata, capace di svelare le crepe giuridiche o le palesi illogicità della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, l’esito più probabile è, come in questo caso, una declaratoria di inammissibilità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca di concreta specificità, ovvero non individua con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre genericamente argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio.
La valutazione delle circostanze attenuanti è a completa discrezione del giudice?
Sì, la graduazione della pena, la concessione delle circostanze attenuanti e il giudizio di bilanciamento tra circostanze opposte rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale e la decisione deve essere adeguatamente motivata.
Cosa significa che un ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che l’atto di ricorso non presenta nuove argomentazioni o specifiche critiche alla sentenza impugnata, ma si limita a ripetere le stesse doglianze e gli stessi motivi già presentati e valutati dalla corte del grado precedente, senza attaccare la logicità e la correttezza giuridica della motivazione di quest’ultima.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10337 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARCIANISE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quelle di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., all’art. 648, quarto comma, cod. pen. e a giudizio di bilanciamento nonché in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di concreta specificità poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione esente da vizi logici e giuridici dalla Corte territoriale (si vedano pagg. 1 e 2 della motivazione);
che, in ogni caso, la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle altre circostanze invocate è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il gnsigliere estensore
Il Presidente