Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti sulla Specificità dei Motivi
L’ordinanza n. 7498 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in particolare quando questi contestano aspetti discrezionali della decisione del giudice come la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti. Un ricorso inammissibile per genericità non supera il vaglio della Suprema Corte, e questo provvedimento spiega chiaramente il perché, delineando i confini dell’onere di motivazione sia per la difesa che per il giudice.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’appellante lamentava due aspetti principali della decisione di secondo grado: il trattamento sanzionatorio applicato, ritenuto eccessivo, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso, tuttavia, è stato sottoposto al vaglio della settima sezione penale della Corte di Cassazione, che ne ha valutato i presupposti di ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: l’appello, per essere esaminato nel merito, deve essere dotato di ‘concreta specificità’. Non è sufficiente una critica generica alla decisione impugnata, ma è necessario articolare censure precise e puntuali che si confrontino con le argomentazioni sviluppate nella sentenza di merito. Nel caso di specie, secondo i giudici di legittimità, il ricorso mancava di questa specificità.
Le Motivazioni
Le argomentazioni della Corte si sono concentrate su due punti focali, che rappresentano il cuore della pronuncia e offrono preziose indicazioni operative.
La Genericità del Ricorso sul Trattamento Sanzionatorio e sulle Attenuanti
In primo luogo, la Corte ha ribadito che i giudici di merito hanno esercitato correttamente la loro discrezionalità. Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, non è richiesto al giudice di esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È invece sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi o, come nel caso esaminato, che evidenzi la totale assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Una motivazione così strutturata è considerata congrua e non censurabile in sede di legittimità.
La Motivazione sulla Pena Inferiore alla Media Edittale
In secondo luogo, e con particolare interesse per la prassi, la Corte ha affrontato il tema della dosimetria della pena. L’ordinanza chiarisce che l’onere di motivazione del giudice si attenua notevolmente quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale (ovvero il valore intermedio tra il minimo e il massimo previsto dalla legge per quel reato). In tali circostanze, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata per giustificare la scelta. Sono considerate sufficienti espressioni sintetiche come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’, in quanto si presume che il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti, optando per una sanzione mite.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione: la specificità è un requisito non negoziabile. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una critica vaga e non argomentata. La decisione insegna che, per contestare la dosimetria della pena, è necessario dimostrare un’errata valutazione da parte del giudice, soprattutto se la sanzione è contenuta entro la media edittale. Allo stesso modo, per le attenuanti generiche, non basta elencare elementi potenzialmente favorevoli, ma occorre spiegare perché il ragionamento del giudice che li ha esclusi sia illogico o viziato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della serietà con cui la Corte valuta i requisiti di ammissibilità dei ricorsi.
Quando un ricorso penale può essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando le critiche alla sentenza impugnata sono generiche e non si confrontano in modo puntuale con le ragioni esposte dal giudice. Secondo la Corte, non è sufficiente lamentare il trattamento sanzionatorio, ma bisogna articolare censure precise che evidenzino un vizio nel ragionamento del giudice.
È necessaria una motivazione dettagliata quando il giudice irroga una pena inferiore alla media edittale?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che, se la pena applicata è inferiore alla media edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata. In questi casi, sono considerate sufficienti espressioni sintetiche come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’ per assolvere l’onere argomentativo.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi presentati dalla difesa?
No, non è necessario. Il giudice può motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi oppure, come nel caso di specie, evidenziando semplicemente l’assenza di elementi positivi che giustificherebbero una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2);
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.114.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.