Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un’impugnazione, in particolare un ricorso per Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la decisione precedente. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e in grado di dialogare criticamente con le argomentazioni del giudice. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua carenza di concretezza, offrendo un importante monito sulla tecnica redazionale degli atti giudiziari.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, tramite il suo difensore, contestava la decisione dei giudici di merito di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. L’unico motivo di ricorso si concentrava su questo aspetto, sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse viziata.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la mancanza di specificità del motivo e la sua manifesta infondatezza.
La Mancanza di Specificità Concreta
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che il ricorso era formulato in termini eccessivamente generici. Invece di individuare passaggi specifici della sentenza impugnata e contestarli con argomenti puntuali, il ricorrente si era limitato a una critica generale. La Cassazione ha evidenziato come dalla lettura della sentenza d’appello emergesse, al contrario, un’argomentazione ampia, logica e giuridicamente corretta, che smontava preventivamente le doglianze poi sollevate nel ricorso.
La Critica alla Motivazione ‘per Relationem’
Il ricorrente aveva anche criticato l’uso, da parte dei giudici di merito, della cosiddetta “motivazione per relationem” (cioè il rinvio alle motivazioni di un’altra decisione). Anche questa censura è stata ritenuta generica. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non aveva specificato in che modo tale tecnica fosse stata utilizzata in maniera esorbitante o illegittima, né si era confrontato con l’apparato argomentativo autonomo di cui la sentenza era comunque dotata.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e didattiche. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può essere una mera riproposizione di argomenti già vagliati o una critica astratta. Deve, invece, instaurare un confronto serrato e specifico con la decisione che intende contestare. Deve individuare le presunte falle logiche o giuridiche nel ragionamento del giudice precedente e dimostrare perché tali falle abbiano viziato la decisione finale.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ampiamente esplicitato, con argomenti logici e giuridici corretti e supportati da giurisprudenza consolidata, le ragioni del loro convincimento. Il ricorso non ha saputo scalfire questa costruzione, risultando così privo di fondamento e, soprattutto, di specificità. L’assenza di un vero dialogo critico con la sentenza impugnata ha reso il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante conferma dei requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La conseguenza pratica per il ricorrente è stata non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, rigore e una capacità di analisi critica puntuale. Le critiche generiche e non focalizzate sulle specifiche ragioni della decisione avversata sono destinate a non superare il primo, fondamentale, vaglio di ammissibilità, con conseguenze negative per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di concreta specificità e manifestamente infondato. Le critiche mosse erano generiche e non si confrontavano puntualmente con le ampie e coerenti argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “privo di concreta specificità”?
Significa che l’argomento sollevato è troppo vago e non riesce a contestare in modo mirato e preciso le specifiche ragioni giuridiche e logiche esposte dal giudice nella decisione che si sta impugnando. Non basta dissentire, bisogna spiegare perché e dove il giudice ha sbagliato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7507 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di . NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione all’art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che i vizi motivazionali dedotti sono smentiti con ampiezza di argomentazioni, sostenute da corrett argomenti giuridici e connotate da lineare e coerente logicità;
che, inoltre, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l’autonomo apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Fogliett:a, Rv. 273678), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.1A.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.