Ricorso Inammissibile: La Specificità dei Motivi è Essenziale
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua mancanza di specificità e condannando il ricorrente a pagare le spese processuali e un’ulteriore somma a titolo di sanzione. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, le circostanze del reato erano tali da giustificare l’esclusione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero se la causa di non punibilità fosse o meno applicabile), ma si ferma a un livello precedente, di natura puramente processuale. La conseguenza diretta è che la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva, e al ricorrente sono state addebitate le spese del procedimento e una sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio della Specificità del Ricorso Inammissibile
La ragione fondamentale dietro la decisione della Corte risiede nella violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso era ‘privo di specificità’ in quanto si limitava a riproporre le medesime argomentazioni già presentate e valutate in sede di appello.
La Corte d’Appello aveva già disatteso tali censure con ‘corretti e non illogici argomenti’. Per la Cassazione, un ricorso non può essere una semplice ripetizione di quanto già detto, ma deve contenere una critica puntuale e argomentata della decisione impugnata, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici nel ragionamento del giudice precedente. In assenza di una tale critica mirata, il ricorso si rivela meramente riproduttivo e, pertanto, non meritevole di essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti del processo. È, invece, un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, presentare un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo è inutile ai fini di ottenere una riforma della decisione, ma comporta anche conseguenze economiche negative. È indispensabile che l’atto di impugnazione individui con precisione i punti della sentenza che si contestano e sviluppi argomentazioni giuridiche specifiche per dimostrarne l’erroneità, evitando di riproporre questioni già risolte in modo logico e corretto dal giudice di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di specificità. Si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte con argomenti corretti e logici dal giudice di merito, senza muovere una critica puntuale alla decisione impugnata.
Qual era l’unico motivo del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
L’unico motivo di ricorso riguardava la negata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7114 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35247/23 Mottola
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di n punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomen giudice di merito (v. in particolare pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024