Ricorso Inammissibile per Genericità: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non basta essere in disaccordo con una sentenza: è necessario articolare critiche specifiche e legalmente fondate. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione vaga porti a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, a seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, decideva di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione.
Tuttavia, il ricorso si fondava su un’unica doglianza: la mancata concessione delle attenuanti generiche e, di riflesso, l’eccessività del trattamento sanzionatorio applicato. L’appellante, in sostanza, lamentava una pena troppo severa senza però articolare una critica puntuale alle ragioni addotte dalla Corte d’Appello per negare tali attenuanti.
La Decisione della Corte e la Specificità del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione.
I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva chiaramente motivato la sua scelta di non concedere le attenuanti, evidenziando la “mancanza di elementi di valutazione positiva” a favore dell’imputato. Di fronte a tale motivazione, il ricorrente avrebbe dovuto contestarla punto per punto, dimostrando perché fosse errata o illogica. Limitarsi a riproporre la richiesta in modo generico non è sufficiente per attivare un riesame da parte della Corte di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è lapidaria: la doglianza del ricorrente è “priva di specificità”. Questo significa che il ricorso non ha superato il primo vaglio di ammissibilità, quello che verifica se l’atto possiede i requisiti minimi per essere esaminato nel merito. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni delle sentenze precedenti. Per fare ciò, ha bisogno che il ricorrente indichi con precisione dove e perché il giudice precedente ha sbagliato.
In questo caso, il ricorrente non ha attaccato il ragionamento della Corte d’Appello, ma si è limitato a esprimere il proprio dissenso. Questo approccio rende l’impugnazione generica e, di conseguenza, inammissibile. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di questa inammissibilità, sanzionando l’uso improprio dello strumento processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci a un’impugnazione: la precisione è tutto. Un ricorso efficace deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non un monologo di lamentele. È essenziale analizzare a fondo le motivazioni del giudice di merito e costruire argomentazioni legali che ne dimostrino l’illegittimità o la contraddittorietà. In caso contrario, il rischio concreto non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici, come dimostra la sanzione inflitta in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era privo di specificità. La doglianza si limitava a lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche senza contestare in modo argomentato le ragioni fornite dalla Corte d’Appello per tale diniego.
Qual era l’unico motivo di ricorso presentato?
L’unico motivo di ricorso riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche e, di conseguenza, l’eccessività della pena inflitta. Non sono state sollevate altre questioni di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1885 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1885 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OLBIA il 05/01/2003
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28738/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali’ art. 337 cod. peri.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unica GLYPH doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è priva d specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024