Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici e Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito deve rispettare requisiti precisi. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una revisione del caso, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quali errori evitare, sottolineando l’importanza della specificità e dell’interesse concreto.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata in appello, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. I motivi del suo ricorso si basavano essenzialmente su due punti: in primo luogo, lamentava una presunta erronea contestazione dei fatti da parte dell’accusa; in secondo luogo, criticava la mancata concessione di una pena sostitutiva, che era stata richiesta solo in sede di conclusioni nel giudizio precedente, senza fornire alcuna argomentazione a supporto.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile, basando la propria decisione su principi consolidati della procedura penale. Gli Ermellini hanno evidenziato come i primi due motivi di ricorso non fossero altro che la riproposizione delle stesse censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. La semplice ripetizione di argomenti già confutati non costituisce un valido motivo di ricorso in Cassazione.
Inoltre, la Corte ha sottolineato la totale mancanza di un interesse concreto e giuridicamente rilevante. La doglianza sulla contestazione dei fatti, ad esempio, non aveva portato ad alcun aggravamento di pena per l’imputato, rendendo la questione irrilevante ai fini di un esito a lui più favorevole.
La Richiesta Generica di Pena Sostitutiva
Un punto cruciale della decisione riguarda la richiesta di una pena sostitutiva. La Corte ha chiarito che il giudice non ha alcun obbligo di fornire una motivazione specifica quando rigetta istanze generiche o manifestamente infondate. Chiedere un beneficio in sede di conclusioni senza argomentare le ragioni per cui dovrebbe essere concesso rende la richiesta “improponibile” e, di conseguenza, il mancato accoglimento non necessita di una spiegazione dettagliata nella sentenza. Questo principio serve a garantire l’efficienza processuale, evitando che i giudici debbano dilungarsi su richieste palesemente prive di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio della “carenza d’interesse”. Un ricorso è ammissibile solo se il suo eventuale accoglimento può portare un vantaggio pratico al ricorrente. Nel caso di specie, anche se i motivi fossero stati esaminati, non avrebbero potuto condurre a un esito diverso o più favorevole. La giurisprudenza citata nell’ordinanza (tra cui Sez. 6, n. 47722/2015 e Sez. 2, n. 10173/2015) conferma che l’inammissibilità originaria del ricorso per motivi non esaminati dal giudice di merito è una conseguenza diretta di questa mancanza di interesse. L’appello deve essere uno strumento per correggere errori giuridici, non un tentativo di ritardare la conclusione del processo con argomenti futili.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso deve essere specifico, pertinente e fondato su un interesse giuridico concreto. La riproposizione di argomenti già respinti e la formulazione di richieste generiche non solo sono destinate al fallimento, ma comportano anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come la somma di 3.000 euro versata alla Cassa delle ammende in questo caso. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile presentare motivi nuovi, non meramente ripetitivi, e argomentare in modo solido e circostanziato ogni singola richiesta avanzata.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono una semplice riproduzione di censure già respinte, quando il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale all’accoglimento della sua richiesta, o quando le istanze sono generiche e manifestamente infondate.
Il giudice è sempre obbligato a motivare il rigetto di un’istanza presentata dalla difesa?
No. Secondo la Corte, il giudice non è obbligato a motivare il mancato accoglimento di istanze che appaiono improponibili per genericità o manifesta infondatezza, come una richiesta di pena sostitutiva avanzata senza alcuna argomentazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9865 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9865 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MODENA il 18/07/1990
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche cens adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pag. 2 e 3); rilevato che il primo motivo co cui si deduce la cumulativa contestazione di tre episodi di evasione, a fronte di un unico episo contestato dal Pubblico Ministero, costituisce questione priva di un concreto interesse in capo ricorrente alla luce dell’assenza di qualsivoglia aumento di pena a titolo di continuazione sentenza del Tribunale);
rilevato che nessun obbligo di risposta in capo alla Corte di merito sussiste in ipotesi, c quella in esame, in cui viene chiesta la pena sostitutiva in sede di conclusioni se argomentazione alcuna; che, infatti, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al manca accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d’interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice d merito, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevol in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 265878; Sez.2, n.1017 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025.