Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio sui Fatti
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione, segnando una barriera invalicabile per chi cerca una terza valutazione dei fatti. Con l’ordinanza n. 24432 del 2024, la Suprema Corte ha ribadito con fermezza i confini del proprio sindacato, chiarendo perché le censure basate su una diversa ricostruzione della vicenda non possano trovare accoglimento in sede di legittimità.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato una condanna per i reati di resistenza e lesioni personali. L’imputato, non condividendo la valutazione operata dai giudici di merito, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della pronuncia.
Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. Il ricorso è stato immediatamente qualificato come inammissibile, senza neppure entrare nell’analisi approfondita delle questioni sollevate.
I Motivi del Ricorso Inammissibile
La decisione della Cassazione si fonda su principi cardine del nostro ordinamento processuale. Il ricorrente, infatti, non lamentava un’errata applicazione della legge, ma contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, attività che sono di competenza esclusiva del giudice di merito.
Il Divieto di Riesame del Merito
La Corte Suprema ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono ripresentare le prove e offrire una nuova interpretazione dei fatti. Il giudizio di legittimità, per sua natura, si concentra sulla verifica della corretta applicazione delle norme giuridiche e sul controllo della logicità e coerenza della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di introdurre in questa sede censure sulla valutazione del materiale probatorio costituisce un vizio che conduce direttamente all’inammissibilità.
La Congruità della Motivazione della Corte d’Appello
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello di Roma aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, esente da vizi logici e basata su “corretti criteri di inferenza” e “condivisibili massime di esperienza”. In altre parole, la sentenza di secondo grado era ben argomentata e non presentava alcuna falla logica che potesse giustificare un intervento della Suprema Corte. I giudici avevano esaminato in modo ampio e diffuso gli elementi di fatto a sostegno della condanna per resistenza e lesioni, rendendo irrilevanti le ragioni per cui l’imputato si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest ai fini dell’applicazione dell’art. 393-bis c.p.
La Decisione della Suprema Corte e le sue Motivazioni
La Corte ha ritenuto che il ricorso introducesse “inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità”.
Le Motivazioni
I giudici hanno spiegato che le critiche mosse dal ricorrente riguardavano la ricostruzione e valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, tutti profili rimessi alla competenza esclusiva del giudice di merito. La Corte d’Appello aveva adempiuto al suo dovere, fornendo una motivazione logica e completa. Anche una successiva memoria difensiva presentata dall’imputato è stata giudicata inammissibile, in quanto si limitava a “reiterare le medesime censure” già connotate da genericità. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione palesi e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del quadro probatorio. La dichiarazione di un ricorso inammissibile non è solo una questione procedurale, ma comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente, che viene sanzionato per aver azionato un rimedio giurisdizionale al di fuori dei presupposti consentiti dalla legge. La decisione riafferma la funzione nomofilattica della Cassazione, custode della corretta interpretazione della legge, non giudice dei singoli fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non erano consentite nel giudizio di legittimità, in quanto riguardavano la ricostruzione e la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle prove, attività che spettano esclusivamente al giudice di merito.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
La Corte di Cassazione non è un giudice di terzo grado che può riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito della vicenda.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento dei reati di resistenza e lesioni personali, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina, con riguardo anche alla irrilevanza delle ragioni per le quali l’imputato si era rifiutato di sottoporsi al test alcolimetrico ai fini dell’invocata applicazione dell’art. 393-bis c.p.
ritenuto che la memoria difensiva del 20/05/2024 rivolta a contestare l’inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pr idente