Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Falsità Documentale
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. In questo articolo, analizzeremo come la Corte abbia dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per falsità materiale, evidenziando le pesanti conseguenze economiche per chi intraprende un’impugnazione senza validi motivi di diritto.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna penale per i reati di falsità materiale commessa dal privato in certificati (art. 477 c.p.) e uso di atto falso (art. 482 c.p.). La Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della prima sentenza, aveva ritenuto che un’ulteriore accusa (prevista dall’art. 489 c.p.) fosse assorbita nei reati principali, rideterminando la pena in senso più favorevole all’imputato, ma confermando nel resto la sua responsabilità.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la valutazione della sua colpevolezza.
La Valutazione della Corte sul ricorso inammissibile
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su un unico motivo: la violazione della legge penale e il vizio di motivazione della sentenza d’appello. In sostanza, egli ha tentato di proporre una diversa lettura del compendio probatorio, in particolare riguardo all’accertamento della contraffazione del documento. Ha fatto riferimento alle dichiarazioni di un testimone della Polizia Scientifica, cercando di convincere la Cassazione che la Corte d’Appello avesse sbagliato a interpretare le prove.
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato tali argomentazioni, definendo il motivo di ricorso “manifestamente infondato”. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente non stava denunciando un vero errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza, ma stava semplicemente “perorando un diverso apprezzamento del compendio probatorio”. Questo tipo di richiesta è preclusa nel giudizio di Cassazione, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che la Corte d’Appello aveva costruito la sua argomentazione in modo “congruo e logico”, basandosi specificamente sugli elementi probatori forniti dal testimone qualificato e indicando chiaramente i punti da cui era stata desunta la falsità del documento. L’impugnazione, al contrario, non è riuscita a censurare ritualmente tale ragionamento, limitandosi a riproporre argomenti già disattesi. Inoltre, la difesa non ha nemmeno provato a sostenere la tesi del “travisamento della prova”, un vizio molto specifico e più grave che si verifica quando un giudice fonda la sua decisione su una prova che non esiste o che è stata radicalmente fraintesa.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è stata una mera formalità. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese del procedimento. Ma non solo: ravvisando “profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione”, ha aggiunto la condanna al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che congestionano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento. La decisione, pertanto, costituisce un monito sulla necessità di ponderare attentamente i motivi di un ricorso in Cassazione, che devono concentrarsi su questioni di diritto e non su un’impossibile rivalutazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente non ha sollevato questioni di legittimità (errori di diritto o vizi logici della motivazione), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Qual è la differenza tra contestare l’apprezzamento delle prove e denunciare un ‘travisamento della prova’?
Contestare l’apprezzamento delle prove significa chiedere al giudice di interpretare diversamente gli elementi probatori, cosa non permessa in Cassazione. Denunciare il ‘travisamento della prova’ significa, invece, sostenere che il giudice di merito ha basato la sua decisione su una prova che materialmente non esiste nel fascicolo processuale o il cui contenuto è stato radicalmente e palesemente alterato. Quest’ultimo è un vizio specifico che può essere fatto valere in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, a causa della ‘colpa’ nel proporre un’impugnazione palesemente infondata, è stato condannato a versare un’ulteriore somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12379 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12379 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto la condotta contestata ex art. 489 cod. pen. assorbita nel reato ex artt. 477 e 482 cod. pen., pure in contestazione, e ha rideterminato in mitius la pena, confermando nel resto la condanna irrogato all’imputato;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale si denunciano la violazione d legge penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputa il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. – è manifestamente infondato e finisce col peror diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, in ordine all’accertamento della contraffazione del documento de quo), reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito per tramite del riferimento alle dichiarazioni rese dal teste appartenente alla Polizia Scientifica di (ed indicando specificamente gli elementi dai quali è stata tratta la falsità), ossia per il un’argomentazione congrua e logica che non può dirsi ritualmente censurata dall’impugnazione che non ha neppure addotto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01).);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.