Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22199 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22199 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TARANTO il 18/11/1979
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
— che la Corte d’Appello di Taranto, con sentenza del 10/09/2024, ha riformato, quanto a trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale della medesima città, che ha condannato
COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73;corrim0 1 e 1 bis, del d.P.R. 309 del 199
i
illecitamente deteneva sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo,di gr.
609,00 circa e del tipo hashish del peso di gr. 6,00 circa;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato lamentando, con un unico motivo, l’illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fat
determinazione della pena irrogata;
— che il motivo è inammissibile giacché il ricorrente si è limitato a richiamare principi di c generale senza spiegare, come necessario, perché, con riferimento al caso di specie, la sentenza
avrebbe fatto malgoverno degli stessi;
–che quindi il motivo è del tutto aspecifico;
–che d’altra parte la Corte ,d’ppello ha fornito una motivazione logica ed esaustiva sul pu té.)z,vkAw
posto che, sebbene sia trgaSir una parziale rinuncia, da parte dell’imputato, ai motiv gravame, la Corte ha correttamente evidenziato l’ammissione di addebito dello stesso imputato fatta dinanzi al G.i.p. dopo l’iniziale tentativo di addossare la responsabilità al figlio NOMECOGNOME che, quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha correttamente motivato in punto congruità della pena irrogata attesa la gravità della condotta, la varietà delle sos stupefacenti detenute e del numero di dosi complessivamente ricavabili dalle stesse;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
— che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non pote escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 18 – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella ‘amera di consiglio del 28 febbraio 2025