Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un ricorso inammissibile è un’evenienza procedurale con conseguenze significative per chi lo propone, come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte. Questo articolo analizza un caso concreto per spiegare quando un ricorso viene dichiarato tale e quali sono i suoi effetti, offrendo una chiara visione delle dinamiche processuali.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di due fratelli da parte del Tribunale di Enna, confermata successivamente dalla Corte d’Appello di Caltanissetta. La condanna, a 6 mesi di reclusione e 1.032 euro di multa, riguardava la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
I due imputati hanno deciso di presentare ricorso per cassazione, basando la loro difesa su due motivi principali:
1. Un presunto vizio di motivazione da parte dei giudici di merito riguardo alla destinazione della droga, sostenendo che non fosse provata l’attività di spaccio.
2. La violazione di legge nella determinazione della pena (dosimetria) e, in particolare, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, valutando la validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici a carico dei ricorrenti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché i motivi del ricorso fossero manifestamente infondati, giustificando così la declaratoria di inammissibilità.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla destinazione della sostanza allo spaccio, i giudici supremi hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse adeguatamente argomentato la sua decisione. Il rinvenimento di oggetti specifici per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente è stato considerato un indizio univoco dell’attività di commercializzazione, rendendo la motivazione del giudice di merito logica e priva di vizi giuridici. Non si trattava quindi di una motivazione carente, ma di una valutazione di fatto ben argomentata e non sindacabile in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo, concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La Cassazione ha ricordato che la concessione di tali attenuanti è una facoltà discrezionale del giudice di merito. In questo caso, i giudici avevano, seppur brevemente, motivato il diniego rilevando l’assenza di ‘ragioni positivamente valutabili’ a favore degli imputati. Una motivazione di questo tipo è considerata sufficiente dalla giurisprudenza quando non emergono elementi specifici che possano giustificare una riduzione della pena.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di ricorso inammissibile comporta conseguenze economiche severe per i ricorrenti. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando l’inammissibilità non è dovuta a colpa dell’appellante (circostanza non ravvisata nel caso di specie), quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali.
In aggiunta, viene condannato al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, fissata equitativamente dal giudice. Nel caso in esame, la somma è stata quantificata in 3.000 euro per ciascun ricorrente. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, risarcire lo Stato per l’impiego di risorse in un procedimento giudiziario palesemente infondato; dall’altro, disincentivare la presentazione di ricorsi dilatori o pretestuosi, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza d’appello era logica e giuridicamente corretta, sia riguardo alla prova dello spaccio sia al diniego delle attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro per ciascuno.
Per quale motivo i giudici non hanno concesso le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse perché i giudici di merito hanno rilevato una ‘assenza di ragioni positivamente valutabili’, ovvero non hanno riscontrato elementi favorevoli agli imputati che potessero giustificare una diminuzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38515 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38515 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a LOERRACH( GERMANIA) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a MUELHEIM( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata In cancelleria Il giorno 21 giugno 2023 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la precedente decisione del giorno 1 luglio 2022 con cui il Tribunale di Enna aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME, in concorso tra loro, alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.032 di multa avendoli ritenuti colpevoli del reato ascritto;
che per l’annullamento di predetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione disgiuntamente con due atti di medesimo contenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con Il primo motivo eccepivano il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità;
che con il secondo motivo eccepivano la violazione legge con riferimento alla dosimetria della pena irrogata ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili;
che il primo motivo, relativo alla destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato ai prevenuti, risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, circa l’integrazione del reato contestato dand rilievo al rinvenimento di oggetti atti alla pesatura ed al confezionamento dello stupefacente quali indici da cui è univocamente desumibile l’attività di commercializzazione dello stesso;
che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto i Giudici del merito hanno correttamente, seppur brevemente, argomentato circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di ragioni positivamente valutabili;
che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in e 3.000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle RAGIONE_SOCIALE ‘T spese processuaii e della somma di e 3.000,00 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE -C 7 5 -1 -. …, P e C5 q’ delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024