Ricorso inammissibile: quando e perché si paga una sanzione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un errore comune, ma dalle conseguenze onerose, è la presentazione di un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare cosa significa, perché accade e, soprattutto, quali sono i costi per chi lo propone in modo avventato.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur dichiarando la prescrizione per alcuni reati minori, aveva confermato la condanna di un’imputata per gravi delitti fallimentari. In particolare, la condanna riguardava reati previsti dalla legge fallimentare, con una pena ricalcolata in senso più favorevole (in mitius
).
Non soddisfatta della decisione, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge per la mancata applicazione di cause di non punibilità, tra cui quella per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).
Il Ricorso Generico e le sue Insidie
L’unico motivo di appello sollevato dall’imputata è stato rapidamente liquidato dalla Corte di Cassazione come “patentemente generico”. Questo significa che le argomentazioni presentate erano del tutto assertive, ossia formulate come mere affermazioni di principio, senza alcun collegamento concreto con gli elementi specifici del caso in esame. In pratica, la difesa si è limitata a enunciare una tesi senza dimostrare come e perché questa dovesse applicarsi alla situazione processuale, rendendo impossibile per i giudici un esame nel merito.
La Decisione della Corte e le conseguenze di un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non è una semplice formalità, ma produce effetti giuridici ed economici molto concreti, disciplinati dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta: un ricorso è inammissibile quando manca di specificità. Non basta denunciare una presunta violazione di legge; è necessario articolare una critica ragionata e pertinente alla sentenza impugnata, dimostrando l’errore del giudice di merito. In questo caso, l’allegazione era così vaga da non poter essere nemmeno discussa.
La Suprema Corte ha inoltre rilevato la presenza di “profili di colpa” nella presentazione del ricorso, attribuibili all’evidente e manifesta infondatezza dell’impugnazione. Questa colpa giustifica l’applicazione di una sanzione pecuniaria aggiuntiva.
Le Conclusioni
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono state duplici e onerose per la ricorrente. In primo luogo, è stata condannata al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e qui sta il punto più rilevante, è stata condannata a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione non ha natura risarcitoria, ma punitiva, e serve a disincentivare ricorsi dilatori o palesemente infondati che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario. L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve essere responsabile e fondato su argomentazioni giuridiche serie e pertinenti.
Cosa significa che un ricorso è “patentemente generico”?
Significa che il ricorso si basa su affermazioni astratte e assertive, senza collegarle in modo specifico ai fatti del processo o alle motivazioni della sentenza che si sta impugnando. In pratica, è un’impugnazione che manca di concretezza e specificità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché la ricorrente è stata condannata a pagare una somma alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali?
Perché la Corte ha ritenuto che ci fossero profili di colpa nella proposizione del ricorso, data la sua “evidente inammissibilità”. Questa sanzione ha lo scopo di penalizzare l’abuso dello strumento processuale e di scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati o meramente dilatori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6620 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6620 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME natota GINOSA il 09/01/1951
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Bologna che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere confronti dell’imputata per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 234 legge fall., perché prescrizione, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio e confermandone nel resto la condanna per il delitti di cui agli artt. 223, comma 1, legge fall., in relazione all’art. 216, n. 1) e 2), 219, comma 2, n. 1), stessa legge;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e dell’art. 131-bis pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto asser non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/11/2024.