Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4950 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del d presupposto per la grossolanità della contraffazione, è privo di specificità e manifestam infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, le violazioni lamentate so smentite dalla presenza di una motivazione esente da criticità giustificative e sostenut corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 2);
considerato che il secondo motivo relativo alla responsabilità per il reato di ricettaz assorbito nella valutazione inerente alla effettiva esistenza del reato presupposto di indipendentemente dalla sua grossolanità, generiche essendo le affermazioni in ordine all insussistenza del dolo rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2 e 3);
considerato che gli altri due motivi, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanz sono privi di concreta specificità e non consentiti in sede di legittimità in quanto i gi merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitand ragioni del loro convincimento;
che deve rilevarsi la genericità del motivo di ricorso inerente alla mancata applicaz dell’art. 131-bis cod. pen. alla luce delle argomentazioni spese a pag. 3 della sentenza;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero at espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore media edittale (si veda, in particolare, pag. 3);
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudican nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli eleme favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente u riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobFe 2023.