Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’appello
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente riproporre le stesse lamentele già esaminate nei gradi di giudizio precedenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando i requisiti fondamentali che ogni atto di appello deve possedere per superare il vaglio di legittimità.
Il Contesto del Caso: un Appello contro la Sentenza di Bologna
Due soggetti avevano presentato ricorso contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Le loro doglianze si concentravano su due punti principali: la contestazione di un’aggravante prevista dalla legge sugli stupefacenti (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I ricorrenti, in sostanza, chiedevano alla Corte di Cassazione una nuova valutazione di elementi già ampiamente discussi e decisi dal giudice di merito.
La Decisione della Suprema Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. La conseguenza diretta per i ricorrenti è stata non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un ricorso è dichiarato inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine del giudizio di legittimità: i motivi di ricorso non possono essere né ‘aspecifici’ né ‘meramente riproduttivi’.
1. Aspecificità dei motivi: I ricorsi non individuavano in modo chiaro e puntuale le presunte violazioni di legge commesse dalla Corte d’Appello. Invece di criticare la logica giuridica della sentenza di secondo grado, si limitavano a riproporre una diversa interpretazione dei fatti.
2. Mera riproduzione: Le argomentazioni presentate erano una semplice ripetizione di quelle già esaminate e motivatamente respinte dal giudice d’appello. La Corte di Cassazione ha evidenziato che il giudice di merito aveva già fornito ‘corretti argomenti giuridici’ per disattendere le tesi difensive, sia sull’aggravante che sulle attenuanti generiche.
In pratica, la Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Presentare un ricorso che chiede una nuova valutazione del merito, senza evidenziare un vizio di legittimità, porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Questa ordinanza serve da importante monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è limitato a censure precise e ben definite. Un ricorso inammissibile non solo si rivela inefficace per l’imputato, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria, volta a scoraggiare impugnazioni presentate con finalità meramente dilatorie o senza un solido fondamento giuridico. Per i legali e i loro assistiti, la lezione è chiara: un ricorso efficace deve criticare il ‘come’ il giudice precedente ha applicato la legge, non semplicemente il ‘cosa’ ha deciso.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, l’ordinanza chiarisce che la Corte opera in ‘sede di legittimità’, il che significa che il suo compito non è riesaminare i fatti, ma controllare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi precedenti. I motivi che ripropongono questioni di merito non sono consentiti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43911 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43911 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il 22/04/2002
NOME COGNOME nato il 28/01/1983
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che i motivi sono aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (per il primo motivo proposto da NOME COGNOME sull’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, si veda, in particolare, pag. 3; per il motivo proposto da entrambi i ricorrenti sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, cfr. pagg. 3-4);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e .detla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/10/2024.