Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19550 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19550 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 12/06/1998
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria presentati nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge in
ordine alla mancata applicazione della diminuente della lieve entità alla luce della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024, è
manifestamente infondato, in quanto, per quanto riguarda il cd. “concordato in appello”, poiché la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, così come
la qualificazione giuridica del fatto, costituiscono altrettanti punti della decisione, distinti ed autonomi rispetto a quello relativo al trattamento sanzionatorio, la
rinuncia ai motivi di appello ad eccezione di quelli sulla pena comprende anche l’applicazione della diminuente in parola, che non potrà essere invocata con il
ricorso per cassazione (per l’ipotesi di concordato in appello relativo al reato di rapina, vedi Sez.2, n. 1798/25 del 17/12/2024, Soltani,
n.m.).
rilevato che sulla base di quest’ultimo arresto della Consulta, ai fini del
riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo», e, nel caso di specie, depone, palesemente, per l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della diminuente de qua quanto ricostruito e accertato dai giudici di merito e, in particolare, appare ictu ocu/i come non possa ravvisarsi la lieve entità nel contegno posto in essere dal ricorrente a fronte delle modalità di esecuzione del delitto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.