Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Merito
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni dei giudici di merito. Il caso specifico riguarda un ricorso inammissibile presentato contro la decisione di una Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche, offrendo uno spunto prezioso per comprendere quando e perché la Suprema Corte non può entrare nel merito di una valutazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’oggetto della doglianza era specifico: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente, evidentemente, riteneva che la sua posizione meritasse un trattamento sanzionatorio più mite, contestando la valutazione operata dai giudici del secondo grado.
La Valutazione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione, ovvero se le attenuanti generiche fossero o meno meritate. La Corte si ferma un passo prima, analizzando la struttura stessa del ricorso e la natura della decisione impugnata. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui viene dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte Suprema ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché la sentenza impugnata era “sorretta da sufficiente e non illogica motivazione”. Inoltre, i giudici di appello avevano condotto un “adeguato esame delle deduzioni difensive”.
In altre parole, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo chiaro, logico e completo perché non riteneva di concedere le attenuanti. Avendo fatto ciò, la sua valutazione discrezionale sul punto diventa “non censurabile” in sede di legittimità. Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione sul merito di tale decisione è un’operazione non consentita dalla legge. Il ricorso, pertanto, non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze precise, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. In aggiunta, è stato condannato a versare la somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, mirando a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o che cercano di forzare i limiti del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche, una valutazione di merito che la corte precedente aveva giustificato con una motivazione ritenuta sufficiente, logica e non contraddittoria.
Cosa significa che un giudizio di merito è ‘non censurabile’ in Cassazione?
Significa che la valutazione discrezionale fatta dal giudice di grado inferiore (ad esempio, sulla concessione o meno di attenuanti) non può essere criticata o riesaminata dalla Corte di Cassazione, a condizione che sia supportata da una motivazione adeguata e priva di vizi logici o giuridici.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base alla decisione e all’art. 616 c.p.p., la parte che ha presentato un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in 3.000 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avvisq alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla mancata concessione delle generiche benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.