Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Resistenza e Lesioni
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione su un concetto fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso inammissibile. Quando un appello alla Suprema Corte si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza sollevare vizi di legittimità, la conseguenza è una secca declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio come la Corte di Cassazione ha applicato questo principio in un caso relativo ai reati di resistenza e lesioni.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Ancona. L’imputato, ritenuto colpevole per i reati di resistenza e lesioni, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa si concentrava su un unico punto: l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. Secondo la tesi difensiva, l’imputato non avrebbe agito con la coscienza e la volontà di opporre resistenza a un pubblico ufficiale né di cagionare lesioni.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha adottato una decisione netta, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione del dolo, poiché ha rilevato un vizio preliminare che ha troncato sul nascere ogni possibile discussione. L’esito del giudizio di legittimità è stato quindi la conferma della condanna, con l’aggiunta di ulteriori sanzioni per il ricorrente: il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è concisa ma estremamente chiara. I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi di ricorso erano “meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. In altre parole, l’appellante non ha introdotto nuovi elementi di diritto o evidenziato vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata. Si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo comportamento processuale non è ammesso nel giudizio di Cassazione, il cui scopo non è riesaminare i fatti (compresa la valutazione dell’intenzionalità), ma verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori. La ripetitività dei motivi rende il ricorso privo dei requisiti specifici richiesti dalla legge, conducendo inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione individui specifici errori di diritto o vizi di motivazione (come la manifesta illogicità) nella sentenza impugnata. La semplice riproposizione delle medesime doglianze, già esaminate e rigettate, costituisce una strategia processuale inefficace e controproducente, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche a carico del ricorrente. La decisione serve quindi da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente solidi e focalizzati sui vizi di legittimità, unico terreno su cui la Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito, la Corte d’Appello.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale del ricorrente era l’insussistenza del dolo, ovvero dell’intenzione di commettere i reati di resistenza e lesioni per cui era stato condannato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3937 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3937 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 28/10/1986
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
esaminati i motivi di ricorso aventi entrambi ad oggetto l’insussistenza del dolo nel reato di visti gli atti, la sentenza impugnata; resistenza e in quello di lesioni.
I motivi sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024