Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Riproduttivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti presentino elementi di novità e critiche specifiche alla sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una strategia difensiva che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando l’importanza di un approccio critico e non meramente ripetitivo nell’impugnazione.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bari proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo. La difesa lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. Secondo il ricorrente, il giudice di secondo grado non aveva adeguatamente valutato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale beneficio, che avrebbe estinto il reato.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione relativa all’art. 131-bis c.p., ma si è fermata a un livello preliminare, ovvero alla valutazione della validità stessa del motivo di ricorso presentato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura del motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato che l’unico argomento presentato dalla difesa era ‘meramente riproduttivo’ di censure già sollevate in appello. In altre parole, il ricorrente non ha formulato una critica specifica e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello, ma si è limitato a ripetere le stesse identiche ragioni che erano già state ‘adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito’.
La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge (violazioni di legge o vizi di motivazione). Un ricorso che non evidenzia un errore di diritto specifico nella sentenza impugnata, ma si limita a riproporre la stessa tesi già sconfitta, è privo dei requisiti minimi per essere esaminato. Pertanto, la sua sorte è segnata: viene dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È necessario costruire un’impugnazione che attacchi specificamente le argomentazioni giuridiche della sentenza di secondo grado, evidenziandone le falle, i vizi logici o gli errori di interpretazione della norma. Presentare un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo non solo è inutile ai fini del giudizio, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché il motivo presentato era una semplice riproduzione di argomentazioni già esaminate e respinte correttamente dal giudice di merito precedente.
Qual era l’argomento principale del ricorso?
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4005 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4005 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 19/02/2001
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.
L’unico motivo – che deduce l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/2024.