Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Argomenti Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano nuovi e specifici. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile della semplice riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito. Analizziamo una decisione che chiarisce questo importante principio processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di tentato furto. L’imputato, dopo la conferma della sua colpevolezza da parte della Corte d’Appello di Bologna, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della sentenza.
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta insussistenza degli elementi costitutivi del tentativo, così come previsti dall’art. 56 del codice penale. In particolare, la difesa contestava che gli atti compiuti dall’imputato non fossero né idonei né diretti in modo univoco a commettere il furto.
L’Esito in Cassazione: il Ricorso Inammissibile
Nonostante le argomentazioni difensive, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha riesaminato se gli atti fossero o meno idonei a configurare un tentativo di furto. L’attenzione dei giudici si è concentrata, invece, sulla natura stessa del motivo di ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha rilevato che il motivo presentato era ‘meramente riproduttivo’ di censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dal giudice di merito. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, ma si è limitato a ripetere le stesse doglianze già avanzate in appello.
Questo approccio è contrario alla funzione stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito destinato a rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Pertanto, un ricorso che non individua vizi specifici della sentenza di secondo grado, ma si limita a riproporre le medesime tesi, non può essere accolto.
La conseguenza diretta di tale valutazione è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Nuovi e Specifici
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione: è inutile e controproducente presentare un ricorso che sia una mera fotocopia degli atti precedenti. Per avere una possibilità di successo, è necessario articolare critiche precise e pertinenti alla sentenza di appello, evidenziando specifici errori di diritto o vizi di motivazione che non siano già stati vagliati. In assenza di tali elementi, la strada del ricorso inammissibile è segnata, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito, senza presentare nuovi argomenti giuridici.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di tentato furto, confermato in appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20462 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dei requisiti di idoneità e univocità degli atti ex art. 56 cod. pen. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024