Ricorso Inammissibile: Quando le Difese si Limitano a Ripetere
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un appello possa essere respinto prima ancora di essere esaminato nel merito, attraverso la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo accade quando le argomentazioni della difesa non introducono nuovi e specifici vizi della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse questioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Analizziamo il caso per comprendere meglio questo principio fondamentale della procedura penale.
Il Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
Il procedimento nasce dalla condanna di un soggetto per reati di natura fiscale, previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, e per l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (sostegno al reddito), reato disciplinato dall’art. 316-ter del codice penale. La condanna, emessa in primo grado, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando la propria responsabilità per entrambi i reati. La difesa sosteneva, in sintesi, una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nel carattere ‘meramente reiterativo’ delle doglianze difensive. I giudici hanno osservato che il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le stesse censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale.
Secondo la Cassazione, per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso non può limitarsi a presentare una lettura alternativa delle prove, ma deve confrontarsi criticamente con il percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata, evidenziandone specifiche illogicità o violazioni di legge. In questo caso, tale confronto è mancato.
Le Motivazioni
La Corte d’Appello aveva diffusamente spiegato le ragioni per cui riteneva provata l’effettività delle operazioni commerciali sottese alle fatture contestate. Di conseguenza, era stata affermata anche la percezione dei relativi corrispettivi da parte dell’imputato. La linea difensiva, basata su una presunta incapacità fisica e sulla mancanza di mezzi per la consegna di materiale ferroso, era stata giudicata non provata e implausibile.
Poiché il ricorso in Cassazione non ha saputo scalfire questa solida motivazione, limitandosi a ripetere la versione dei fatti già scartata, è stato considerato privo dei requisiti minimi per essere discusso. La manifesta infondatezza della censura relativa al reato fiscale ha travolto anche quella relativa al reato di cui all’art. 316-ter c.p. Quest’ultimo si fondava sull’assunto che l’imputato non avesse percepito introiti sufficienti a superare la soglia per l’ammissione al sostegno al reddito. Una volta confermata l’effettività delle transazioni commerciali e dei relativi incassi, anche questa doglianza è venuta meno.
Le Conclusioni
La pronuncia si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce un principio cruciale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica della motivazione. Un ricorso che ignora questo principio, riproponendo sterilmente le stesse argomentazioni, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente aggravio di spese per chi lo ha proposto.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato ‘meramente reiterativo’ e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato meramente reiterativo quando si limita a riproporre le stesse censure e argomentazioni già esaminate e respinte dalla corte precedente, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata per evidenziarne specifiche violazioni di legge o vizi logici.
Qual era la principale tesi difensiva dell’imputato e perché non è stata accolta?
La difesa sosteneva che le operazioni commerciali non fossero reali, adducendo una presunta incapacità fisica dell’imputato e la mancanza di mezzi per la consegna di materiale ferroso. Questa tesi non è stata accolta perché considerata implausibile e, soprattutto, non provata, a fronte delle motivazioni della Corte d’Appello che avevano invece accertato l’effettività delle transazioni.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40656 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ADRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato dei reati di cui agli artt. 10 d.lgs. 74 del 2000 e 316-ter cod. pen. – ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza del 12/10/2023, con cui la Corte d’Appello di Trieste ha confermato l sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Pordenone, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità per entrambi i reati contestati;
ritenuto che le doglianze difensive abbiano carattere meramente reiterativ delle censure esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoria prospettando una diversa lettura delle risultanze acquisite senza adegua confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, l quale ha diffusamente esposto (pag. 6) le ragioni della ritenuta effettività operazioni commerciali sottese alle fatture di cui al capo di accusa, e dell plausibilità della linea difensiva – riproposta in questa sede – imperniata affermata (ma non provata) incapacità fisica, sull’asserita indisponibilità di per la consegna di materiale ferroso, ecc.;
ritenuto che dalla effettività delle transazioni commerciali sottese alle fa con la conseguente percezione dei corrispettivi ivi indicati da parte del NOME, der la manifesta infondatezza della residua censura concernente il reato di cui all 316-ter cod. pen., fondata sull’assunto per cui il ricorrente non avrebbe perce introiti sufficienti a superare la soglia stabilita per l’ammissione alla mi sostegno al reddito;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del tfa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaíl i il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso in GLYPH a, il 27 settembre 2024 Il Consigl GLYPH stensore
Il Presidente