Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisce i confini del proprio giudizio, ribadendo un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di merito. Quando un ricorso si trasforma in una richiesta di nuova valutazione delle prove, la sua sorte è segnata: viene dichiarato ricorso inammissibile. Questa decisione non solo chiude la vicenda processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Contesto del Caso
La vicenda processuale nasce dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, condannato nei gradi precedenti, basava la sua difesa sulla tesi dell’uso personale di sostanze, ai sensi dell’art. 75 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. n. 309/90), chiedendo di fatto una riconsiderazione della sua posizione. Tuttavia, la sua istanza si è scontrata con i rigidi paletti del giudizio di legittimità.
I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, qualificandolo come inammissibile sulla base di due ragioni principali, strettamente connesse tra loro.
La Richiesta di Rivalutazione delle Prove
Il primo e più importante motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa del ricorso. Il ricorrente non ha sollevato questioni relative a errori di diritto (violazioni di legge o vizi procedurali), ma ha cercato di indurre la Corte a una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”. In altre parole, ha chiesto ai giudici di legittimità di fare ciò che è di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello): analizzare nuovamente le prove per giungere a una conclusione diversa sui fatti. Questo tipo di richiesta è estranea al “sindacato di legittimità” proprio della Cassazione.
La Mera Riproduzione di Censure Già Valutate
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato “meramente riproduttivo” di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice d’appello. La Corte di merito aveva già affrontato e disatteso le argomentazioni relative all’uso personale con “corretti argomenti giuridici”, come evidenziato nelle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata. Riproporre le stesse identiche doglianze in Cassazione senza individuare un vizio di legittimità specifico rende il ricorso privo di fondamento.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che non sussistevano ragioni per un esonero, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), che lega la condanna a una colpa del ricorrente nel promuovere un’impugnazione priva dei requisiti di ammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio servono ad accertare i fatti e a valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, vizi che in questo caso non sono stati riscontrati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: l’impugnazione deve concentrarsi su specifici errori di diritto e non può essere un pretesto per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo è destinato al fallimento, ma espone anche a significative conseguenze economiche, sottolineando la necessità di un’attenta e consapevole strategia difensiva nell’ultimo grado di giudizio.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, e si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già correttamente respinte dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che la Corte di Cassazione esercita un “sindacato di legittimità”?
Significa che la Corte si limita a controllare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito dei fatti o riesaminare le prove.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4399 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4399  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 12/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla mancata assoluzione per uso personale ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309/90 già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/11/2023
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Il Consigliere estensore
Presidente