Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Furto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13474/2024, ha affrontato un caso emblematico che chiarisce i limiti del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma il giudice della corretta applicazione della legge.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale, emessa dal Tribunale di Avellino. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione del motivo di ricorso presentato dalla difesa. I giudici hanno rilevato che le censure sollevate non erano altro che una pedissequa ripetizione di argomenti già ampiamente discussi e disattesi dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva fornito una motivazione logica e coerente per confermare la condanna, affrontando punto per punto le questioni sollevate:
1. Attendibilità del riconoscimento fotografico: La Corte di merito aveva spiegato in modo esaustivo perché il riconoscimento dell’imputato tramite fotografia fosse da considerarsi una prova valida e attendibile.
2. Inverosimiglianza della tesi difensiva: Era stata giudicata non plausibile la giustificazione dell’imputato, secondo cui avrebbe sottratto il materiale dagli uffici per un semplice sbaglio.
3. Irrilevanza della mancanza di un elenco dettagliato: Era stato ritenuto non determinante per la prova del reato l’assenza di un elenco preciso di tutti i beni sottratti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Di fronte a una motivazione così strutturata da parte della Corte d’Appello, la Cassazione ha concluso che il ricorrente non stava prospettando un reale vizio di legge, ma stava tentando di ottenere una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio. In altre parole, chiedeva ai giudici di legittimità di sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella, del tutto logica, operata dai giudici di merito. Tale operazione è preclusa in sede di Cassazione, il cui compito è vigilare sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e sulla coerenza logica della motivazione, non sulla ricostruzione del fatto storico. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario individuare specifici vizi di legittimità, come un’errata interpretazione della legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte non solo porta a una dichiarazione di ricorso inammissibile, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto una mera riproposizione di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte di merito, proponendo una diversa lettura delle prove non consentita in sede di legittimità.
Quali erano gli elementi che la Corte di merito aveva già considerato per confermare la condanna?
La Corte di merito aveva già spiegato in modo esauriente le ragioni per cui il riconoscimento fotografico dell’imputato era attendibile, perché non era plausibile che avesse sottratto il materiale per sbaglio e perché la mancanza di un elenco dettagliato dei beni rubati era irrilevante ai fini della decisione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13474 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DIEECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 21.10.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Avellino in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen, accertato in Avellino il 12.6.2015.
Rilevato che il motivo, con cui COGNOME ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, COGNOME è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. La Corte ha, infatti, spiegato in maniera esaustiva le ragioni per cui il riconoscimento fotografico di COGNOME doveva essere ritenuto attendibile, le ragioni per ciui non era plausibile che egli avesse sottratto il materiale dagli uffici per sbaglio e le ragioni per cui doveva ritener irrilevante la mancanza di un dettagliato elenco dei beni sottratti. A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a ribadire le stesse censure, proponendo alla Corte di legittimità una inammissibile diversa lettura del compendio probatorio e una alternativa ricostruzione dei fatti.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro trennila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024