Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21791 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21791 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERLIZZI il 02/09/1966
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge
e mancata assunzione di prove decisive, contestando la prova dell’identificazione dell’imputato quale autore del reato, la qualificazione giuridica del fatto, il rigetto
delle richieste istruttorie ex
art. 507 cod. proc. pen. ed il trattamento sanzionatorio, sono generici, ripetitivi e tendono a prefigurare una rivalutazione
delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti, ciò che esula dal giudizio di cassazione;
considerato che nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato
e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 884 del
22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285722 – 01; Sez. 5, n. 23090 del
10/07/2020, COGNOME Rv. 279437 – 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,
COGNOME Rv. 271243 – 01; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858
– 01; Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005, COGNOME, Rv. 232772 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull’attendibilità del riconoscimento, sulla mancata rinnovazione istruttoria, peraltro non specificamente richiesta, e sulla conferma delle ordinanze di rigetto delle richieste istruttorie ex ar . 507 cod. proc. pen., sulla corretta qualificazione giuridica in ragione dell’avvenuta sottrazione dei beni precedentemente alla minaccia per guadagnare la fuga e sull’adeguatezza della pena);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.