Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un ricorso inammissibile è un ostacolo procedurale che blocca l’analisi della Corte. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando e perché ciò accade, sottolineando l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. La sentenza di secondo grado aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di evasione. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni relative sia alla sua colpevolezza sia al trattamento sanzionatorio.
In particolare, la difesa contestava la ricostruzione dei fatti, l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale) e il diniego della pena sostitutiva che era stata richiesta.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza sintetica ma incisiva, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della loro ammissibilità. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati non fossero idonei a superare il vaglio preliminare richiesto per un giudizio di legittimità.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su una ragione fondamentale: i motivi del ricorso erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e respinte dai giudici di merito. In sostanza, la difesa non ha introdotto nuove questioni di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e disattese in appello. La Cassazione ha specificato che le motivazioni dei giudici di merito erano:
* Giuridicamente corrette: Le norme sono state applicate in modo appropriato.
* Puntuali e coerenti: Le risposte alle doglianze difensive erano precise e logiche rispetto agli atti del processo.
* Immuni da vizi logici: Il ragionamento seguito nella sentenza d’appello non presentava manifeste incongruenze.
La Corte ha ribadito che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità, volto a controllare la corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso che si limita a contestare la valutazione delle prove operata dai giudici precedenti, senza individuare un errore di diritto, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Nello specifico, la Corte ha ritenuto infondate le critiche su tutti i fronti: dalla responsabilità per l’evasione, alla non applicabilità dell’art. 131-bis c.p. (data la gravità della condotta e l’intensità del dolo), fino al giudizio prognostico negativo che ha portato al rigetto della richiesta di pene sostitutive.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale del processo penale: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, mirato a denunciare specifici errori di diritto o vizi di motivazione, e non un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La mera riproposizione di argomenti già sconfitti nei gradi di merito, senza l’individuazione di un vizio procedurale o di una violazione di legge, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, ciò serve da monito sulla necessità di redigere ricorsi specifici, critici e focalizzati sui profili di legittimità, unico terreno su cui la Suprema Corte può e deve intervenire.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e prive di vizi logici.
Perché nel caso di specie non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. in ragione della gravità della condotta e dell’intensità del dolo ritenuti sussistenti a carico dell’imputato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27603 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difes a ribadire ammissibilità e fondatezza dei motivi;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono conse legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativ di merito non censurabile in questa sede sia in relazione ai profili di responsabilità contestata, sia con riguardo alla ritenuta non applicabilità della causa di esclusio punibilità di cui all’art 131 bis cp per la gravità della condotta e l’intensità del infine, in relazione al giudizio prognostico ex art 53 e 58 legge 689 del 1981 nega esitato rispetto alla pena sostitutiva sollecitata;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.