Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega Quando l’Appello è Solo una Copia
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, delineando i confini tra un legittimo diritto di difesa e la mera riproposizione di argomentazioni già respinte. La Suprema Corte, con una decisione netta, ribadisce principi fondamentali della procedura penale, in particolare riguardo ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione.
I Fatti del Caso: un Ricorso per Furto Aggravato
Il caso nasce dal ricorso presentato da un’imputata, condannata in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 99, 624 e 625 n.7 del codice penale. La difesa aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, basandosi su due principali motivi: il mancato riconoscimento dello stato di necessità e la contraddittorietà della motivazione riguardo all’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Analisi della Decisione: il Ricorso Inammissibile e i Suoi Limiti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei motivi presentati, giudicati privi dei requisiti minimi per poter essere esaminati nel merito.
Il Primo Motivo: La Mera Riproduzione dell’Atto d’Appello
Il primo motivo di ricorso, relativo allo stato di necessità, è stato liquidato come ‘meramente riproduttivo’ di una censura già sollevata in appello. La Corte ha sottolineato un principio consolidato: il ricorso per cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e motivatamente respinte nel grado precedente. È necessario, invece, confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici specifici. Limitarsi a lamentare genericamente una carenza o illogicità della motivazione, senza un’analisi critica puntuale, rende il motivo inammissibile.
Il Secondo Motivo: L’Infondata Richiesta di Esclusione della Punibilità
Anche il secondo motivo, riguardante l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva fornito un’ampia e solida motivazione per escludere la particolare tenuità del fatto. Tale motivazione era fondata sulla ‘oggettiva gravità del fatto’ e sulla ‘conseguente non tenuità dell’offesa al bene giuridico protetto’. In assenza di un travisamento delle prove, la valutazione di merito del giudice di secondo grado non può essere sindacata in sede di legittimità.
le motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Suprema Corte si ancorano a due pilastri procedurali. In primo luogo, il divieto di ‘ricorso-fotocopia’. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto e di merito. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, chiamato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non a riesaminare i fatti. Un ricorso che non si confronta con le ragioni della decisione impugnata elude questa funzione e diventa, perciò, inammissibile.
In secondo luogo, la Corte riafferma l’autonomia del giudice di merito nella valutazione della gravità del fatto ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Se la motivazione fornita è logica, congrua e non basata su un’errata interpretazione delle prove, la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
le conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un messaggio importante per gli operatori del diritto: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnicamente elaborato, che dialoga criticamente con la sentenza che intende impugnare. La semplice riproposizione di motivi già esaminati non solo è inefficace, ma comporta conseguenze negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione serve da monito sulla necessità di un approccio rigoroso e specifico nell’articolare le censure da sottoporre al vaglio della Suprema Corte, pena una declaratoria di inammissibilità che chiude definitivamente la vicenda processuale.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato una mera riproduzione dei motivi d’appello?
Un ricorso viene considerato tale quando si limita a riproporre e reiterare gli stessi motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato.
Perché è stata esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La sua applicazione è stata esclusa perché la Corte territoriale ha fornito un’ampia motivazione basata sull’oggettiva gravità del fatto e sulla conseguente non tenuità dell’offesa al bene giuridico protetto, senza che potesse riscontrarsi alcun travisamento delle risultanze istruttorie.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37018 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37018 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LORETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 99, comma quarto, 624 e 625, n.7, cod.pen..
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, attinente al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, è meramente riproduttivo di censura già spiegata in sede di appello e affrontata dalla Corte con articolata motivazione; ricordando che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).
Il secondo motivo, attinente alla dedotta contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen. è pure manifestamente infondato; atteso che, sul punto, la Corte territoriale ha fornito ampia motivazione fondata sull’oggettiva gravità del fatto e sulla conseguente non tenuità dell’offesa al bene giuridico protetto, senza che possa in alcun modo dedursi alcun travisamento delle risultanze istruttorie sul punto.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025