Ricorso inammissibile: quando l’appello è solo una copia
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di appello specifici e critici nei confronti della sentenza impugnata, anziché limitarsi a una sterile ripetizione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per reati di tentata estorsione e calunnia, presentava ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso vertevano essenzialmente su due punti: una presunta errata valutazione della sua responsabilità penale da parte dei giudici di merito e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, in relazione a un’accusa di lesioni.
L’imputato, attraverso il suo difensore, contestava la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione delle prove che avevano portato alla sua condanna, riproponendo di fatto le medesime doglianze già sollevate e rigettate dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla natura puramente riproduttiva dei motivi di ricorso, che non offrivano spunti di critica specifici e pertinenti rispetto alla sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni: la Funzione del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
La Corte ha chiarito che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e le prove come un tribunale o una corte d’appello, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Un ricorso inammissibile è tale quando i motivi presentati sono una semplice fotocopia di quelli già esaminati e motivatamente disattesi dal giudice precedente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione logica e giuridicamente corretta del perché le argomentazioni dell’imputato non potevano essere accolte. Il ricorrente, invece di contestare specificamente quelle motivazioni, si è limitato a ripresentare le sue tesi originali.
Inoltre, per quanto riguarda la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Corte ha evidenziato come la decisione fosse giuridicamente ineccepibile. La legge stessa, infatti, prevede che tale beneficio non possa essere concesso a chi ha precedenti penali della stessa indole, condizione che ricorreva nel caso dell’imputato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo, un ricorso deve dialogare criticamente con la decisione che intende contestare. Non è sufficiente ripetere le proprie ragioni. È necessario individuare i vizi logici o giuridici presenti nella motivazione del giudice precedente e articolarli in modo chiaro e specifico. In assenza di questa analisi critica, l’atto di impugnazione si svuota della sua funzione e si trasforma in un tentativo infruttuoso di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, portando a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo non introduce nuovi elementi di critica giuridica o logica rispetto alla decisione appellata, ma si limita a ripetere censure già formulate e disattese, senza confrontarsi con le ragioni specifiche addotte dal giudice per respingerle.
Perché nel caso di specie non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché la legge prevede espressamente che tale beneficio non possa essere concesso in presenza di precedenti penali della stessa indole. Il ricorrente aveva tali precedenti, il che costituiva un ostacolo normativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10307 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i reati contestati ex artt. 56-628 e 368 cod. pen. e sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per le lesioni, è meramente riproduttivo di profili d censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 sulle prove dei delitti contestati e sulla presenza d precedenti della stessa indole ostativi, per espressa disposizione di legge, al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il C nsiglier;e, estensore
Il Presidente