Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Furto
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso di legittimità, in particolare quando questo si risolve in una semplice ripetizione di argomentazioni già valutate nei precedenti gradi di giudizio. Affrontando un caso di furto aggravato, la Suprema Corte ha delineato con precisione perché un ricorso inammissibile non può trovare accoglimento, ribadendo la natura e la funzione del giudizio di cassazione.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale e, successivamente, dalla Corte d’Appello per il reato di furto in abitazione in concorso, aggravato dall’uso di violenza sulle cose e dalla commissione del fatto da parte di più persone riunite. La difesa, non accettando la sentenza di secondo grado, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e il concetto di ricorso inammissibile
Il ricorso si fondava essenzialmente su due punti principali:
1. Violazione di legge e illogicità della motivazione: La difesa contestava il riconoscimento della recidiva, sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse contraddittoria e illogica.
2. Censura sul trattamento sanzionatorio: Si criticava la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva e frutto di una valutazione non corretta da parte del giudice di merito.
Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati ritenuti dalla Suprema Corte non idonei a superare il vaglio di ammissibilità, configurando un classico esempio di ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su principi consolidati della procedura penale che meritano un’analisi approfondita.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni del rigetto, articolandole su due pilastri fondamentali.
La Mera Riproduzione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di ricorso è stato considerato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già presentate e adeguatamente esaminate dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Se un motivo di ricorso non evidenzia un vizio di legge specifico ma si limita a ripetere doglianze già respinte con argomenti giuridici congrui, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La Discrezionalità del Giudice di Merito sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato respinto. La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella sfera di discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il giudice di legittimità può intervenire solo in casi eccezionali: quando la pena è frutto di puro arbitrio o la motivazione che la sostiene è palesemente illogica. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero assolto al loro onere motivazionale, rispettando i principi informatori del sistema sanzionatorio. Non essendo ravvisabile alcuna illogicità manifesta, la censura è stata giudicata inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. È necessario individuare e argomentare specifici vizi di legittimità, come una palese violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi non solo non porterà all’accoglimento del ricorso, ma comporterà anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso in esame.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, si limita a riproporre profili di censura già adeguatamente valutati e respinti dalla corte territoriale (Corte d’Appello), senza sollevare nuove e specifiche questioni di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare la quantificazione della pena decisa nei gradi precedenti?
No, di norma non può farlo. Le censure relative al trattamento sanzionatorio non sono ammissibili in sede di legittimità, poiché la quantificazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, a meno che non sia frutto di arbitrio o assistita da una motivazione manifestamente illogica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8710 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna resa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Verona per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 3, in relazione all’art. 62 comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (in Verona, il 27/09/2021).
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta recidiva) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (p. 3);
Considerato, altresì, che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie. L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati d giudice di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 14 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente