Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Evasione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano nuovi e specifici, non una semplice riproposizione di quanto già discusso. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, specialmente quando riguarda la contestazione di una condanna per evasione. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le ragioni dietro la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso: Appello Contro la Condanna per Evasione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza.
Il nucleo della sua difesa in sede di legittimità si concentrava sulla presunta erroneità nel calcolo del trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 701 del 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, quello appunto dell’ammissibilità del gravame.
Mera Riproduzione dei Motivi
Il punto centrale della decisione è che il motivo presentato dal ricorrente non era consentito dalla legge in sede di legittimità. La Corte ha rilevato che si trattava di una mera riproduzione di profili di censura che erano già stati adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Il giudice di merito, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione logica, coerente e puntuale, basata su corretti argomenti giuridici.
Il Calcolo della Pena: Recidiva e Continuazione
La Suprema Corte ha anche validato il metodo di calcolo della pena utilizzato nei gradi di merito. Era stato correttamente considerato l’aumento di pena previsto per la continuazione ex lege, applicando un aumento di 2/3 per la recidiva qualificata e un aumento non inferiore a 1/3 per la continuazione tra i reati. Inoltre, i giudici hanno sottolineato come questo aumento fosse stato persino ridotto ulteriormente dal giudice di merito, a favore dell’imputato.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni alla base della dichiarazione di inammissibilità sono chiare e dirette. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione del diritto. Se un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni già discusse e risolte con una motivazione congrua dal giudice precedente, senza evidenziare vizi di legittimità (come un’errata interpretazione della legge o un vizio logico manifesto nella motivazione), tale ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse già risposto in modo esauriente alle doglianze dell’imputato, rendendo il successivo ricorso un esercizio superfluo e non consentito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su motivi validi e specifici, che attengano a questioni di diritto e non a una semplice rilettura del merito della vicenda. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il proponente. È un monito sull’importanza di strutturare un’impugnazione in modo tecnicamente corretto, concentrandosi sui vizi di legittimità della decisione impugnata.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, e non presenta quindi vizi di legittimità che possano essere esaminati dalla Suprema Corte.
Qual era il reato contestato nel caso specifico?
Il reato per cui il ricorrente era stato condannato è quello di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 701 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 701 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASSINO il 29/10/1989
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all’art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale avuto riguardo al trattamento sanzionatorio; trattamento che è · stato calcolato tenuto conto dell’aumento di pena previsto per la continuazione ex lege nella misura di 2/3 per la recidiva qualificata e in misura non inferiore ad 1/3 per la continuazione! in quest’ultimo caso , inoltre l’aumento è stato calcolato in misura ulteriormente ridotta da parte del giudice di merito (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023.