Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di “Copia-Incolla” dai Motivi d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e novità argomentativa. Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte nel grado precedente, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce proprio questo punto, sottolineando come la mera riproduzione dei motivi d’appello non sia sufficiente per ottenere un nuovo esame del caso.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990). L’imputato, dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione basando la sua difesa su un unico motivo: la presunta violazione del principio del ne bis in idem, ovvero il divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto.
Secondo la difesa, il procedimento a suo carico violava questo principio fondamentale. Tuttavia, questa stessa argomentazione era già stata presentata e analizzata dalla Corte territoriale, che l’aveva rigettata con una motivazione dettagliata.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione del ne bis in idem, ma si è concentrata su un vizio procedurale preliminare: la natura meramente riproduttiva del motivo di ricorso.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che l’unica censura mossa dall’imputato era una semplice ripetizione di quanto già discusso e deciso in appello. La Corte di Cassazione ha evidenziato che la Corte territoriale aveva già risposto alle argomentazioni difensive in modo ‘sufficiente e non illogico’, esaminando adeguatamente le deduzioni presentate.
Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale al provvedimento impugnato, evidenziando vizi di legittimità (come la violazione di legge o il vizio di motivazione) e non limitarsi a riproporre le stesse questioni di fatto o di diritto già valutate. In questo caso, il ricorso mancava di quella specificità necessaria per superare il vaglio di ammissibilità, configurandosi come un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, non consentito dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è una semplice prosecuzione dell’appello. Chi intende adire la Suprema Corte deve formulare motivi nuovi o, quantomeno, criticare in modo specifico e argomentato le ragioni per cui la decisione del giudice d’appello sarebbe errata in diritto. Il “copia-incolla” dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento.
Le conseguenze per il ricorrente sono state significative: oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e una critica mirata della sentenza impugnata, pena una severa dichiarazione di inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato meramente riproduttivo?
Quando si limita a ripetere le stesse censure e argomentazioni già presentate e rigettate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Perché un ricorso meramente riproduttivo viene dichiarato inammissibile?
Perché manca della specificità richiesta dalla legge. Il ricorso per cassazione deve evidenziare vizi di legittimità della decisione d’appello, non può essere un tentativo di ottenere un riesame del merito delle questioni già decise.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44694 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44694 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il 23/09/1968
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 19672/24 CALAFIORE
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unica censura relativa alla pretesa violazione del divieto di bis in idem è meramente riproduttiva delle censure svolte con l’atto di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con argomentazioni sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 30).
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024