Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16315 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16315 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CARBONIA il 20/04/1981 NOME nato a CARBONIA il 03/11/1982
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e la memoria presentata dalla comune difesa che i nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
OSSERVA
Ritenuto che la parte del comune secondo motivo del ricorso che fa riferimento, tra l’altr
violazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. e il comune quarto motivo con cui si censura il concorso tra gli imputati, il quinto ed il settimo motivo, rispettivamente, relativi alla Bel
afferenti a censure in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono indeducibili questioni non sottoposte al vaglio della Corte di appello;
rilevato che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, afferente all’utilizzabilità del c
delle dichiarazioni del COGNOME dove affermava di essersi recato in casa degli imputati per acquist
è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Co appello che ha rilevato come il dichiarante non fosse indagato (a prescindere da quanto ritenuto dall
giudiziaria), dovendosi, altresì richiamare il consolidato principio di diritto secondo cui «sono ut dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in qualità di persona informata
dall’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi indizianti di un uso non personale (Sez. 2, n. 47081 del 04/10/2022, Campione, Rv. 284191 – 01);
ritenuto che il comune secondo motivo, là dove si esclude la natura stupefacente di quant sequestro, e il comune terzo motivo, quanto a censurata destinazione a terzi della sostanza, cost mera riproduzione di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha, con motiva logica e completa, rilevato come i ricorrenti avessero – di fatto ammesso – la natura stupefacente in sequestro (desumibile dalle circostanze pure evidenziate in ordine al rinvenimento di un biglie su riportati nomi e numeri, bilancini di precisione, denaro in contante, dichiarazioni del Vasil rilevare come la stessa fosse, sulla base degli stessi elementi i destinata allo spaccio, natura stupefacente di quanto in sequestro che contraddittoriamente si nega, salvo omettere di rilevare come in appello avesse fatto preponderante leva, onde confutare la destinazione a terzi, all’uso personale della rilevato che analogo limite incontrano il quinto ed il sesto motivo nell’interesse del Seu in ord responsabilità per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., confutato con corretti rifermenti ai (pag. 5);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di c ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/Z025